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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06959/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza il necessario ministero di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 27/02/2025. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in contrasto con gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Il motivo decisivo non riguarda il merito dell'ordinanza impugnata, ma un vizio formale del ricorso che ne determina l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere proposto nelle forme e con le modalità previste dalla legge; la Corte lo richiama insieme all'art. 613 c.p.p. per escludere la validità del ricorso personale dell'imputato in cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010

    Richiamata come precedente delle Sezioni Unite che conferma l'inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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