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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9247/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ingiunzione a demolire (22/01/2019) chiedendone l'annullamento per nullità degli atti precedenti: in particolare censura l'ordinanza del Tribunale di Velletri (29/10/2012) che rigettava la richiesta di revoca dell'esecutività della sentenza e la restituzione nel termine per impugnare, per omessa instaurazione del contraddittorio (mancata notifica dell'udienza e omessa notifica al difensore anche se disposta ex art.157 c.p.p.). Denuncia inoltre la mancata notifica dell'ordinanza stessa al destinatario (relata con destinatario "sconosciuto") e sostiene che non siano stati effettuati tentativi in altri luoghi né la notifica al difensore per conto dell'assistito. Propone motivi di cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) per violazione delle norme processuali sulla notifica e sul contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (S.U. n.27/1999) secondo cui un ricorso per cassazione avverso un provvedimento di esecuzione emanato dal pubblico ministero, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale e non impugnabile, è inammissibile e non può essere convertito d'ufficio in incidente di esecuzione. La Corte ha specificato che l'inammissibilità non preclude la possibilità di esperire la procedura incidentale di esecuzione, la quale rimane il rimedio corretto e i provvedimenti adottati in quella sede sono ricorribili in cassazione. In forza dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza n. 27 del 24/11/1999 (Magnani)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero (provvedimento non giurisdizionale e non impugnabile) è inammissibile; la qualificazione come incidente di esecuzione non può essere operata d'ufficio dalla Corte.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Sono i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione), ma la Corte non entra nel merito in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di inquadramento procedurale.

  • art. 157 c.p.p. (ultimo comma)

    Norma richiamata in relazione alla eventuale notifica al difensore quando la notifica al destinatario risulti omessa; il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe disposto la notifica al difensore che però non sarebbe stata eseguita.

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    Richiamata nel contraddittorio sulla modalità di notifica; il ricorrente sostiene che tale disposizione non fosse applicabile se era stato eletto domicilio ai sensi dell'art.161 c.p.p.

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sulla elezione di domicilio; secondo il ricorrente, avendo eletto domicilio per le notifiche, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio eletto e non tramite le modalità richiamate dall'art.157.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento di esecuzione emanato dal pubblico ministero (provvedimento non giurisdizionale) è inammissibile: il rimedio corretto è l'incidente di esecuzione davanti al giudice competente.
  • La declaratoria di inammissibilità per inquadramento procedurale non impedisce però di attivare l'incidente di esecuzione in qualsiasi momento; eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti adottati in quella sede saranno impugnabili per cassazione.
  • Le censure relative a nullità per omessa notifica o per mancata instaurazione del contraddittorio vanno sollevate e trattate nel corretto rito (procedura incidentale di esecuzione) e non mediante ricorso per cassazione diretto contro atti esecutivi non giurisdizionali.
  • Se è stato eletto un domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., le notifiche devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'elezione; contestare una notifica inefficace richiede prove dei tentativi ed eventualmente richiesta di integrazione delle notifiche.
  • In caso di tentativi di notifica non eseguiti o relazioni dell'ufficiale giudiziario che riportano "destinatario sconosciuto", è consigliabile attivare tempestivamente il difensore per ottenere l'accertamento del domicilio e far valere subito l'eventuale nullità con il rito competente.
  • La scelta procedurale errata (ricorso improprio) può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese: valutare sempre preliminarmente la natura giurisdizionale o amministrativa del provvedimento impugnato e il rimedio giuridico appropriato.

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