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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36196/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto una donna penalmente პასუხისმგabile dei reati di bancarotta a lei ascritti, condannandola alla pena di giustizia. Nel ricorso per cassazione l'imputata ha riproposto sostanzialmente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione di secondo grado, e ha chiesto una diversa ricostruzione dei fatti mediante una nuova valutazione delle fonti probatorie, attività ritenuta non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano meramente reiterativi di quelli di appello e non si misuravano con gli argomenti della Corte territoriale; inoltre, la censura sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di censura riservata al merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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