Cassazione Penale, Sentenza n. 00393/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente lamentava che la Corte d'appello aveva rifiutato di riconoscere un'ulteriore attenuante per le ammissioni spontanee rese dall'imputato (che avrebbero svelato fatti non allora noti all'autorità) e non aveva considerato gli esiti della perizia disposta in appello, che accertava un lieve ritardo mentale e un disturbo di personalità influenti sulla capacità di comprendere il dissenso delle vittime; contestava altresì che l'appello aveva motivato la mancata attenuazione su presupposti di fatto errati, qualificando le ammissioni come già note e poco credibili
La decisione
la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello si fondava su dati inesatti (non era vero che le ammissioni fossero intervenute quando i fatti erano già conclamati) e che era rimasta del tutto silente circa la perizia che attestava disturbi psichici influenti sulla capacità di intendere e di volere. Per tali ragioni la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto del trattamento sanzionatorio
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
artt. 81, secondo comma, cod. pen.
la continuazione è stata considerata per qualificare il reato più grave tra quelli contestati e per irrogare la pena complessiva; la Cassazione non contesta la qualificazione della continuazione, ma impone che la sanzione sia rivalutata tenendo conto correttamente delle circostanze attenuanti e della perizia
art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale)
609-bis, primo comma, cod. pen.
la fattispecie contestata rientra nelle ipotesi di violenza sessuale, e la gravità dei fatti è stata richiamata a fondamento della decisione di limitare l'attenuazione; tuttavia la Cassazione richiede che la gravità sia valutata su basi fattuali corrette e con esplicita considerazione delle ammissioni e delle condizioni psichiche dell'imputato
art. 609-ter cod. pen. (atti sessuali con minore)
609-ter, primo comma, n. 1, cod. pen.
la presenza di reati più gravi tra quelli ascritti (es. atti sessuali con minore) ha influenzato la determinazione del minimo edittale; la decisione sulla pena deve comunque ponderare adeguatamente le attenuanti e le condizioni personali dell'imputato
giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
richiamati i principi secondo cui la valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo se priva di logica o sufficiente motivazione; la Corte applica questo parametro per verificare che la Corte d'appello non abbia adottato ragionamenti basati su presupposti fattuali inesatti o su omissioni rilevanti
Massime di principio
- Le ammissioni spontanee possono costituire una circostanza attenuante, specie se apportano informazioni nuove e rilevanti per l'accertamento di fatti altrimenti ignoti; il giudice deve valutare temporalità e concreto apporto probatorio delle ammissioni
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti richiede motivazione esplicita e fondata sui fatti: se il giudice base la sua scelta su dati inesatti o omette di trattare elementi decisivi (es. perizia psichiatrica), la decisione è vulnerabile in cassazione
- Gli esiti di una perizia che evidenziano disturbi psichici influenti sulla capacità di intendere o volere devono essere esaminati e valutati nella determinazione della colpevolezza e della misura della pena; il silenzio del giudice su tali elementi giustifica l'annullamento parziale della sentenza
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio quando la correttezza della pena non possa essere verificata senza una nuova valutazione del merito da parte del giudice di appello
- In processi con questioni di credibilità e capacità mentale, è necessario che il giudice espliciti le ragioni della valutazione delle ammissioni e della rilevanza delle prove psichiatriche per evitare il vizio di illogicità o omissione motivazionale
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