Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV-ter) n. 251 dell’8 gennaio 2026

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-ter, n. 251 dell'8 gennaio 2026, di accoglimento del ricorso contro la graduatoria del concorso per il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale, nella parte relativa al mancato riconoscimento della riserva per lo svolgimento del Servizio civile nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno chiesto, in via cautelare e incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR che aveva annullato la graduatoria concorsuale, pubblicata il 30 aprile 2025, nella parte in cui non aveva riconosciuto alla candidata il titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio civile nazionale dall'ottobre 2017 all'ottobre 2018. A sostegno dell'istanza sono state dedotte la presumibile fondatezza dell'appello, anche alla luce di precedenti della Sezione VI del Consiglio di Stato, e l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla modifica della graduatoria, alla possibile lesione delle posizioni di altri candidati, all'esposizione delle amministrazioni a pretese risarcitorie e alla costituzione di rapporti di lavoro eventualmente destinati a essere risolti in caso di accoglimento dell'appello. La candidata ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ha contestato il periculum in mora, sostenendo che l'esecuzione della sentenza avrebbe imposto soltanto un riesame e il ripristino della legalità.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto che le censure d'appello richiedessero un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e dovessero essere esaminate nella successiva fase a cognizione piena. Ha tuttavia ritenuto adeguata, per le esigenze rappresentate dalle amministrazioni appellanti, la celere definizione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 7 maggio 2026. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini della fissazione accelerata dell'udienza di merito, senza una decisione sulla fondatezza dell'appello né sulla sospensione sostanziale della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni e per l'esito della fase.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa all'appello cautelare; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità l'udienza di merito. La disposizione è stata applicata per assicurare la celere trattazione della controversia senza definire il merito nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare di anticipare la decisione sul fumus e assicurare la tutela mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella fissazione accelerata della discussione del merito e non implica, di per sé, l'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata né una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.