Cassazione Penale, Ordinanza n. 04244/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse non specifico e meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di furto tentato. Il ricorso, tuttavia, riproponeva in sostanza le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della decisione. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione d'appello era congrua e immune dai vizi denunciati, avendo valorizzato le dichiarazioni testimoniali che provavano la condotta aggressiva dell'imputata finalizzata a guadagnarsi la fuga dall'esercizio commerciale dopo la sottrazione della merce esposta.
Norme richiamate
È richiamato in via implicita dal riferimento alla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione in sede di legittimità; la Corte sottolinea che il motivo deve essere specifico e critico rispetto alla sentenza impugnata.
È applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Sono inammissibili, in cassazione, i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza una critica puntuale e argomentata alle ragioni del rigetto operate dal giudice di merito.
- La denuncia di vizio di motivazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente gli errori logici o giuridici, non essendo sufficiente una contestazione assertiva della decisione.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su un compendio probatorio ritenuto congruo e coerente, la cassazione non può essere investita da doglianze meramente reiterative volte a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.
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