Cassazione Penale, Ordinanza n. 41291/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti. La decisione di legittimità indica che il primo motivo contestava l'an della responsabilità, deducendo anche uno stato di incapacità di intendere e di volere e, correlativamente, l'elemento soggettivo del reato; il motivo è stato ritenuto non consentito perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, valorizzando la congruità della pena alla luce della gravità oggettiva dei fatti, del dato ponderale e dell'elevato principio attivo dello stupefacente, nonché della personalità negativa del ricorrente, nonostante il curriculum vitae richiamato dalla difesa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto in materia di stupefacenti; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità né il trattamento sanzionatorio.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia stata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure già affrontate e disattese in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
- Il vizio relativo alla responsabilità non può essere devoluto alla Cassazione in forma generica o meramente assertiva quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo adeguato sull'elemento soggettivo e sulle deduzioni difensive, compresa l'eventuale incapacità di intendere e di volere.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o mancante; è invece sufficiente, anche in caso di doppia conforme, un richiamo alla gravità del fatto, alle modalità della condotta, alla quantità e qualità della sostanza e alla personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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