Sentenza del 21/12/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale -TARSU - denuncia - presentazione - obbligo - omessa od infedele denuncia -violazione - carattere permanente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2010-2012 relativi alle superfici occupate sull'isola di XXXXX: la denuncia originaria indicava mq. 1.589 (caserma), mentre il Comune aveva accertato mq. 51.424 (di cui mq. 25.730 non dichiarati), con richieste di pagamento e sanzioni per infedele denuncia. L'A. deduceva: errore di calcolo delle superfici inutilizzabili, natura stagionale dell'attività (richiesta di riduzione ex art.66 D.Lgs.507/1993), assenza di contestazione pre-istruttoria (contraddittorio endoprocedimentale), prescrizione dell'anno 2010 e violazione del termine di decadenza per l'accertamento (art.1 L.269/2006). Il Comune contestava l'infondatezza e chiedeva il rigetto dell'appello.
La decisione
La C.T.R. ha parzialmente accolto l'appello dell'A., riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il principio della "dichiarazione ultrattiva" (carattere permanente della violazione di omessa/infedele denuncia) e ha escluso la prescrizione. Ha altresì stabilito che la riduzione per stagionalità (art.66) non può essere riconosciuta in assenza di specifica denuncia. Per la determinazione delle superfici è stata disposta e valorizzata una C.T.U.: risultano aree coperte tassabili per complessivi mq. 1.833,8281 (superiori ai mq. 1.589 denunciati) e aree scoperte tassabili per mq. 892,9397 (di cui mq. 892,9397 piazzole tende). Sulla restante parte delle superfici boschive il Comune non ha fornito elementi idonei a dimostrarne la tassabilità. Sanzioni calcolate conseguentemente; spese di lite integralmente compensate e spese di C.T.U. liquidate in euro 7.307,30 oltre oneri di legge, poste a carico solidale delle parti.
Norme richiamate
Riferimento normativo generale per la materia TARSU; il principio sostanziale applicato nella decisone (carattere permanente della dichiarazione) è coerente con la disciplina TARSU
Prevede la riduzione per attività stagionali; la CTR ha ritenuto che la riduzione sia riconoscibile solo se espressamente richiesta in denuncia, non automaticamente sul presupposto della conoscenza comunale della stagionalità
prevede il 31 dicembre del 5° anno successivo per l'accertamento a pena di decadenza
Richiamato dall'appellante per eccepire prescrizione/decadenza dell'accertamento; la CTR ha escluso la prescrizione applicando il principio della natura permanente della violazione
Richiamato in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la CTR ha ritenuto che tale obbligo non sussiste per tributi non armonizzati
Richiamato dall'appellante in tema di onere della prova; la CTR ha ritenuto che nessuna delle parti abbia fornito elementi probatori sufficienti sulla estensione delle superfici suscettibili di produrre rifiuti, rendendo necessaria la C.T.U.
Norma richiamata dall'appellante per la sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati; menzionata nelle istanze processuali
Cass. 14/4/2010 n. 8849 e Cass. 16/1/2009 n. 932
Giurisprudenza che riconosce il carattere permanente/ultrattivo della dichiarazione per tributi locali (omessa o infedele denuncia che si rinnova tacitamente anno per anno), richiamata dalla CTR per escludere la prescrizione
Massime di principio
- La dichiarazione TARSU relativa a superfici immutabili ha carattere "ultrattivo": un'omessa o infedele denuncia si rinnova tacitamente di anno in anno, perciò gli accertamenti possono essere validi anche per annualità remote fintanto che non intervengano variazioni sostanziali.
- Le riduzioni tariffarie basate su caratteristiche (es. stagionalità) devono essere esplicitamente richieste e documentate nella denuncia: la semplice conoscenza comunale della situazione non sostituisce la dichiarazione richiesta dall'ufficiale contribuente.
- L'onere di provare l'estensione e la suscettibilità a produrre rifiuti delle superfici grava sulle parti che allegano fatti rilevanti; in mancanza di prove documentali il giudice può disporre C.T.U. per accertare lo stato di fatto.
- Per tributi locali non armonizzati l'obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale non è automatico, salvo diverso regolamento o norma che lo preveda espressamente.
- La prescrizione dell'azione accertatrice è esclusa quando si applica il principio della perpetuazione dell'omessa/infedele dichiarazione; occorre valutare caso per caso la presenza di variazioni che interrompano la tacita reiterazione.
- In presenza di contrasto sui fatti materiali (superfici, destinazioni d'uso, boschività) il ricorso alla C.T.U. è strumento decisivo e le sue risultanze spesso determinano l'esito sostanziale della lite.
- Le sanzioni per infedele denuncia si calcolano sulla maggiore base imponibile accertata; la compensazione delle spese è possibile quando la soccombenza è parziale o reciproca.
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