Sentenza del 21/12/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dispute sulla soggettività passiva IMU per un immobile in leasing: il contratto di locazione finanziaria era stato risolto ma il bene non era materialmente restituito. Il Comune sosteneva che, secondo l'art. 9 del D.lgs. n.23/2011 (nella formulazione allora vigente), la risoluzione del contratto fa venir meno la qualità di soggetto passivo del locatario a favore del locatore indipendentemente dalla riconsegna materiale. La società di leasing invece riteneva che gli effetti contrattuali si prolungassero oltre la risoluzione, invocando anche art.138 L. n.124/2017 e art.1526 c.c., e che la norma interpretativa introdotta dalla L. n.147/2013 (comma 672) dovesse essere estesa anche all'IMU.
La decisione
La corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Comune: l'art. 9 del D.lgs. n.23/2011 (ante riforma 2019) individua il soggetto passivo in base alla titolarità del rapporto contrattuale, pertanto con la risoluzione del contratto la società di leasing riacquista la qualità di soggetto passivo ai fini IMU anche se il bene non è stato materialmente restituito. La giurisprudenza relativa alla TASI non è estendibile all'IMU. Conseguentemente l'appello del Comune è accolto, la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento viene riformata e il ricorso di *** S.p.a. è respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n.23/2011, art. 9
individuava il locatario quale soggetto passivo "a partire dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata di esso" (formulazione anteriore alla riforma del 2019)
La titolarità contrattuale determina la soggettività passiva; con la cessazione/risoluzione del contratto il titolo viene meno e la soggettività passiva ritorna al locatore indipendentemente dalla riconsegna materiale del bene
L. n.147/2013, art.1 comma 672
norma di carattere interpretativo riferita alla TASI
La disposizione riguarda la TASI e non può essere applicata per analogia all'IMU; la Corte esclude che la valenza interpretativa della norma si estenda automaticamente all'IMU
L. n.160/2019, art.1 comma 780
ha abrogato la previgente disposizione richiamata
Successive modifiche legislative hanno cambiato la disciplina, ma la decisione si fonda sull'interpretazione della normativa così come formulata anteriormente
L. n.124/2017, art.138 e art.1526 c.c.
richiamati dall'appellata come supporto per estendere gli effetti contrattuali
La Corte non condivide l'interpretazione secondo cui gli effetti del contratto si estenderebbero oltre la risoluzione fino alla vendita o all'opzione d'acquisto; per l'IMU è decisiva la sussistenza giuridica del contratto
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. trib. n.29973/2019 e n.13793/2019)
Richiamate per affermare che la disciplina e i presupposti della TASI sono diversi da quelli dell'IMU e non sono trasferibili per analogia
Massime di principio
- Per l'IMU, la soggettività passiva si determina in base alla titolarità giuridica del rapporto contrattuale: la cessazione o risoluzione del contratto ricolloca la soggettività sul precedente proprietario/locatore anche se il bene non è materialmente restituito
- La rilevanza ai fini tributari è collegata alla sopravvivenza giuridica del contratto, non al possesso materiale dell'immobile
- Le norme e gli orientamenti interpretativi riferiti alla TASI non vanno automaticamente estesi all'IMU: controllare sempre il diverso presupposto normativo
- Se si contesta la soggettività passiva in leasing, valutare attentamente la data di effetto della risoluzione/scadenza contrattuale e la documentazione che prova la persistenza o meno del rapporto
- Dopo le modifiche normative (es. riforme successive al 2019) è necessario verificare la disciplina vigente al periodo d'imposta interessato, perché la soggettività può essere ricondotta a disposizioni mutate
- In casi oscillanti di interpretazione (giurisprudenza contrastante) è possibile che il giudice disponga compensazione delle spese; tuttavia il contribuente dovrebbe documentare rischi e conseguenze fiscali legati alla riconsegna materiale del bene
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