Sentenza del 21/12/2020 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Costituzione del ricorrente - termine perentorio - inammissibilità - principio del ne bis in idem - improcedibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per inosservanza del termine di costituzione a norma dell'art. 22 D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. Il secondo ricorso, proposto in duplice copia contro lo stesso provvedimento e già pendente nel primo procedimento, è stato dichiarato improcedibile per i principi di litispendenza e di ne bis in idem.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha rispettato il termine perentorio di costituzione previsto; inoltre sono stati proposti due ricorsi identici avverso lo stesso provvedimento, iscritti a ruolo separatamente e dotati di distinti numeri di R.G., determinando sovrapposizione di pretese (litispendenza/ne bis in idem).
Norme richiamate
art. 22 D.Lgs. 546/1992
L'inosservanza del termine di costituzione del ricorrente comporta inammissibilità del ricorso; tale vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
principio della litispendenza e del ne bis in idem
Quando due ricorsi identici avanti a rami del giudizio separati riguardano lo stesso oggetto e le stesse parti, il secondo procedimento è improcedibile per litispendenza/ne bis in idem; va privilegiato il primo atto iscritto a ruolo.
Massime di principio
- Il termine di costituzione del ricorrente è perentorio: la sua inosservanza determina inammissibilità del ricorso e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado.
- La tempestiva costituzione della parte resistente non sanifica il mancato rispetto del termine da parte del ricorrente.
- In caso di duplicazione di ricorsi identici contro lo stesso provvedimento, il procedimento iscritto per primo prevale; i successivi sono improcedibili per litispendenza/ne bis in idem.
- Prima di proporre un nuovo ricorso occorre verificare l'eventuale pendenza di procedimento identico per evitare declaratorie di improcedibilità.
- Se si rileva un vizio di costituzione o di duplicazione, il difensore del ricorrente deve valutare eventuali rimedi (es. revoca del secondo ricorso, concentrazione del giudizio sul primo) ma non è possibile aggirare la regola del termine perentorio mediante la sola costituzione della resistente.
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