Sentenza del 21/12/2020 n. 3075 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società impugnavano un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a atto di cessione di quote sociali (cessione totalitaria della partecipazione di Cxxxx S.r.l. a favore di Oxxxx axxxx Mxxxx S.p.A.) registrato il 06/04/2016. L'Ufficio aveva riliquidato imponendo aliquota proporzionale (tassazione come cessione di azienda) ritenendo che, nonostante la forma negoziale fosse una cessione di quote, l'operazione avesse di fatto trasferito l'azienda e quindi dovesse essere tassata in base agli effetti economici prodotti (richiamando l'art.20 DPR 131/1986 che privilegia la natura ed effetti giuridici reali dell'atto). Le società eccepivano invece la modifica normativa (art.1, comma 87 L. 27/12/2017 n.205) che restringe l'ambito applicativo dell'art.20 alla lettura degli effetti desumibili dal singolo atto, e le disposizioni successive che ne hanno attribuito efficacia retroattiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Brescia ha accolto gli appelli delle società. Ha ritenuto applicabile l'interpretazione normativa introdotta dalla legge di bilancio (con la successiva attribuzione di efficacia retroattiva) e confermata dall'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n.158/2020), per cui l'art.20 DPR 131/1986 deve essere applicato limitandosi agli effetti giuridici desumibili dal singolo atto sottoposto a registrazione e non agli effetti extra testuali o ad atti collegati. La CTR ha quindi ritenuto fondate le ragioni delle società e ha disposto l'accoglimento degli appelli con integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - art.20 (imposta di registro)
In origine consentiva all'Amministrazione di riqualificare l'atto privilegiando la natura ed effetti giuridici reali rispetto alla forma apparente; dopo le modifiche legislative e le interpretazioni successive è stato interpretato come riferito esclusivamente agli effetti giuridici desumibili dal singolo atto registrato, escludendo l'uso di elementi extratestuali per la riqualificazione
Legge 27 dicembre 2017, n.205 - art.1, comma 87
Ha modificato l'art.20 limitandone l'ambito applicativo alla valutazione degli effetti giuridici contenuti nel singolo atto, riducendo la possibilità per l'Amministrazione di guardare a fatti o atti esterni per cambiarne la qualificazione fiscale
Legge di bilancio 2019 - art.1, comma 1084 (interpretazione autentica/efficacia retroattiva)
Ha attribuito retroattività all'interpretazione limitativa dell'art.20, rendendo applicabile tale interpretazione anche a rapporti anteriori nella misura indicata dalla disposizione
Sentenza Corte Costituzionale n.158/2020
Ha dichiarato infondate le doglianze della Cassazione e confermato che l'art.20 deve essere applicato in relazione al singolo atto sottoposto a registrazione, rafforzando la lettura restrittiva dell'ambito di indagine ai soli effetti giuridici del documento registrato
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n.371/2020
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto superato il precedente orientamento che permetteva di tassare come cessione d'azienda operazioni costituite da conferimenti e successive cessioni di quote; ha confermato il principio che la valutazione si limita agli effetti giuridici del singolo atto registrato
Circolare Agenzia delle Entrate n.8 del 10/04/2019
Illustra l'applicazione dell'interpretazione autentica dell'art.20 (legge di bilancio) e la sua portata, in particolare per la limitazione della riqualificazione fiscale agli effetti desumibili dall'atto
Massime di principio
- Dopo le modifiche legislative (legge di bilancio 2018/2019) e la pronuncia della Corte Costituzionale, l'art.20 DPR 131/1986 va interpretato evitando di ricavare la tassazione da fatti o atti extratestuali: l'esame deve concentrarsi sugli effetti giuridici riportati nel singolo atto registrato.
- La mera coincidenza tra prezzo elevato e trasferimento di tutte le quote non è, di per sé, sufficiente a ritenere operata una cessione d'azienda se l'atto formale è una cessione di partecipazioni e dal suo testo non emergono effetti giuridici di trasferimento dell'azienda.
- Per contrastare operazioni elusive che sfruttino la forma per ottenere vantaggi fiscali permane la disciplina dell'abuso del diritto; l'Ufficio dovrà quindi invocare tale istituto quando l'operazione, pur formalmente corretta, sia priva di causa economica o abbia finalità elusiva manifeste.
- In pratica, in casi simili conviene: (a) curare la forma e il contenuto del contratto di cessione di quote per esplicitare la natura della prestazione e gli effetti giuridici; (b) documentare la determinazione del prezzo (perizie, piani industriali, valorizzazione avviamento) per giustificare il corrispettivo; (c) considerare contestualmente rischi di contestazioni per abuso del diritto e preparare idonea evidenza documentale a supporto della scelta contrattuale.
- Se l'Ufficio sostiene la riqualificazione come cessione d'azienda, valutare tempestivamente ricorso e, se il fatto è anteriore alle modifiche normative, verificare l'applicabilità della retroattività dell'interpretazione autentica e della giurisprudenza costituzionale a sostegno del contribuente.
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