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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4122 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Iva - Prestazioni di servizi - Immobili situati nel territorio dello Stato ma di soggetti esteri - Detraibilità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se le opere di ammodernamento della rete elettrica, eseguite in un territorio riconducibile alla Città del Vaticano, costituissero prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato ai fini IVA e se, conseguentemente, fosse possibile la detrazione dell'IVA ad esse relativa. Era quindi in contestazione la qualificazione territoriale della prestazione e la possibilità di includerla tra le ipotesi di detraibilità IVA in favore del soggetto che ha sostenuto la spesa.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che le opere in questione debbano essere considerate servizi effettuati nel territorio dello Stato e quindi idonee alla detrazione dell'IVA. Ha interpretato l'art. 7-quater del d.P.R. n. 633/1972 non come norma che definisce il criterio generale di territorialità, ma come disposizione volta a ricomprendere tra le ipotesi di detraibilità fattispecie che altrimenti resterebbero escluse: la norma mira a includere nel campo di applicazione IVA gli immobili situati nel territorio nazionale anche se appartenenti a soggetti esteri. Sulla base di tale interpretazione il ricorso è stato accolto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/1972, art. 7-quater, comma 1, lett. a)

    La norma è interpretata non come criterio primario di territorialità, ma come disposizione che estende la detraibilità IVA anche a prestazioni riferite a immobili situati nel territorio nazionale sebbene appartenenti a soggetti esteri, in modo da non escludere tali fattispecie dal campo applicativo dell'IVA.

Massime di principio

  • Per le prestazioni relative a beni immobili conta la situazione dell'immobile: se l'immobile è considerato situato nel territorio nazionale, le prestazioni ad esso riferite possono essere considerate effettuate in Italia ai fini IVA, anche se il proprietario è soggetto estero.
  • L'art. 7-quater va letta come norma che amplia la possibilità di detrazione per evitare l'esclusione di determinate fattispecie, non come norma primaria che stabilisce il criterio generale di territorialità.
  • In caso di lavori su immobili 'particolarmente collocati' (es. territori di Stati esteri enclavizzati), è necessario valutare sia la collocazione fisica che la finalità della norma IVA: la giurisprudenza può riconoscere la territorialità italiana per garantire la detraibilità quando l'immobile è di fatto sito nel territorio nazionale.
  • Per ottenere la detrazione IVA il contribuente deve documentare correttamente la localizzazione dell'immobile e la correlazione della prestazione all'immobile stesso (contratti, fatture, descrizione lavori), e può fare leva sull'interpretazione estensiva della norma se l'Amministrazione ne nega l'operatività.
  • In controversie analoghe conviene richiamare la giurisprudenza favorevole che interpreta estensivamente l'art. 7-quater e motivare la presenza degli elementi oggettivi che collegano la prestazione all'immobile situato nel territorio nazionale.

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