Sentenza del 20/04/2016 n. 7942 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo da parte della società, titolare di una concessione per la telediffusione. La CTR del Piemonte aveva accolto l’appello della società, ritenendola esente in base all’art. 18 del R.D.L. n. 246/1938, che prevedeva l’esenzione per gli enti tenuti al contributo fisso obbligatorio per la radiofonia. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per violazione di legge: sosteneva che il D.Lgs. n. 821/1948 avesse abolito quei contributi fissi e che la tassa di concessione governativa dovuta dalla società, istituita successivamente, fosse distinta e non potesse fondare l’esenzione. Ha inoltre sostenuto che l’agevolazione prevista per le imprese di riparazione o commercializzazione di apparecchi radiotelevisivi non fosse estensibile alla società, trattandosi di norma derogatoria di stretta interpretazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che l’art. 18 del R.D.L. n. 246/1938 non esenta le emittenti televisive: il D.Lgs. n. 821/1948 ha abolito i contributi fissi obbligatori per la radiofonia e i termini “radiofonia” e “radioaudizione” sono, nel contesto, sovrapponibili. La tassa di concessione governativa dovuta dalla società, introdotta successivamente, ha natura diversa e non equivale a quei contributi. Neppure l’agevolazione per le imprese di riparazione o commercializzazione di apparecchi radiotelevisivi esclude il canone, perché è di stretta interpretazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per la presenza di precedenti discordanti; la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in 600 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 1
il R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 1 prevede che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento
L’obbligo di pagamento sorge dalla detenzione di un apparecchio idoneo o adattabile alla ricezione radiotelevisiva; non dipende dal fatto che il servizio sia effettivamente fruibile nella zona.
R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 18
Ne deriva che l'esenzione dal pagamento del canone prevista dal R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, art. 18 non riguarda l'emittente televisiva.
L’esenzione storicamente riconosciuta agli enti che pagavano il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia non si applica alle emittenti televisive, poiché quel contributo è stato abolito e non coincide con la successiva tassa di concessione governativa.
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 821, art. 1
la norma di cui al D.Lgs. n. 821 del 1948, art. 1 ha previsto l'abolizione del contributo fisso obbligatorio in allora previsto senza che si possa fondatamente ritenere che l'esenzione fosse limitata al contributo per la radioaudizione con esclusione di quello per la radiofonia.
L’abolizione ha riguardato il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia, senza la distinzione tra radiofonia e radioaudizione prospettata dalla contribuente; tale abolizione impedisce di invocare oggi l’esenzione collegata a quel contributo.
la tassa di concessione governativa, al cui pagamento è tenuta la contribuente quale titolare di concessione radiotelevisiva, è stata istituita successivamente in forza della L. n. 223 del 1990, art. 22 ed ha natura affatto diversa dai contributi fissi obbligatori per la radiofonia previsti, essenzialmente, dal R.D.L. 17 novembre 1927, n. 2207.
La tassa di concessione governativa dovuta dal titolare di una concessione radiotelevisiva è distinta, per origine e natura, dai contributi fissi obbligatori per la radiofonia; il suo pagamento non dà diritto all’esenzione dal canone.
L. n. 448/2001, art. 9, comma 14
Infine non vale ad escludere la debenza del canone da parte della contribuente la previsione della L. n. 448 del 2001, art. 9, comma 14, in favore delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.
L’agevolazione riguarda le imprese specificamente indicate dalla disposizione e non può essere estesa per analogia a un’emittente televisiva.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, e il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Quando, dopo la cassazione della sentenza, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.
Massime di principio
- La debenza del canone radiotelevisivo, secondo la regola applicata in questa decisione, è collegata alla detenzione di un apparecchio idoneo o adattabile alla ricezione, non alla qualità di emittente o alla concreta copertura del servizio.
- Un’esenzione fondata su un contributo abolito non può essere mantenuta richiamando il pagamento di un tributo successivo, se quest’ultimo ha natura e funzione diverse.
- Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: si applicano ai soggetti e alle attività espressamente individuati e non si estendono per analogia a categorie diverse.
- Se la Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso e non servono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito della causa.
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