Cassazione Penale, Ordinanza n. 25357/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi in un contesto di definizione del giudizio con richiesta concorde delle parti. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo, incentrato sulla lamentata mancata motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, più in generale, sul merito della contestazione elevata nei suoi confronti. La censura mirava dunque a riaprire questioni che, secondo la Corte, risultavano coperte dalla rinuncia concordemente formulata dalle parti nel giudizio di appello. Non emergono dal testo altri dati sulla concreta imputazione originaria oltre al riferimento generico alla contestazione mossa all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata impugnata una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e avendo le parti formulato richieste concordi, il giudice di legittimità non può essere investito di censure che investano motivi rinunciati. In particolare, sono state reputate inammissibili le doglianze sulla mancata motivazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e quelle sul merito della contestazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello definita con richieste concordi delle parti limita l'ambito del controllo di legittimità ai soli motivi non rinunciati.
La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di questioni di merito oggetto di rinuncia.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa all'esito di richieste concordemente formulate ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire motivi rinunciati dalle parti.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste della mancata motivazione o del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mirino in realtà a riaprire il merito della contestazione definita con accordo processuale.
- Il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli profili non coperti dalla rinuncia concorde, e non consente di sindacare né il merito della responsabilità né vizi motivazionali relativi a questioni abbandonate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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