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Sentenza

Sentenza n. 1546/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informativa interdittiva antimafia con diniego di iscrizione nella white list e, in via conseguenziale, determinazioni comunali di recesso da contratti pubblici ed escussione delle garanzie fideiussorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

Un’impresa già colpita da precedente interdittiva antimafia era stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011; il controllo, prorogato, si era concluso positivamente, con accertamento giudiziale della correttezza della gestione societaria e dell’assenza di elementi indicativi di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa. Successivamente la Prefettura aveva avviato una nuova istruttoria e adottato una nuova interdittiva, fondata essenzialmente sulle medesime vicende penali e sugli stessi elementi già posti a base della precedente misura, senza considerare adeguatamente l’esito positivo del controllo giudiziario e alcune sopravvenienze, tra cui il rigetto dell’istanza di prevenzione nei confronti dell’amministratore e l’esclusione, da parte della Corte di cassazione, di uno dei reati originariamente contestati. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione degli artt. 92, comma 2-bis, e 94-bis del medesimo decreto, per omessa attivazione delle garanzie procedimentali e omessa valutazione della prevenzione collaborativa. Con il secondo ricorso l’impresa ha impugnato le determinazioni con cui il Comune di Lavagno, in conseguenza dell’interdittiva, aveva disposto il recesso dai contratti per la realizzazione di un nuovo polo scolastico e richiesto l’escussione delle polizze fideiussorie.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi riuniti. Quanto all’interdittiva, ha ritenuto fondato il motivo di difetto di istruttoria, rilevando che non opera alcun automatismo interdittivo neppure in presenza di reati qualificati come delitti-spia e che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere concretamente dimostrato attraverso una valutazione attuale, ragionevole e proporzionata di elementi gravi, precisi e concordanti. La Prefettura, nel rinnovare la misura dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario, non poteva limitarsi a reiterare gli elementi già valutati nella precedente interdittiva, ma avrebbe dovuto considerare l’esito del controllo, le relazioni dell’amministratore giudiziario, il decreto penale di chiusura positiva e le sopravvenienze intervenute, oppure indicare elementi nuovi o un quid pluris idoneo a dimostrare un livello di condizionamento superiore alla mera occasionalità. L’interdittiva è stata quindi annullata, con assorbimento della censura sulle garanzie procedimentali e salvo il riesercizio del potere prefettizio sulla base di un’istruttoria completa. Quanto agli atti comunali, il TAR ne ha disposto l’annullamento perché meramente attuativi dell’interdittiva presupposta, ormai caducata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    La valutazione prefettizia antimafia ha natura preventiva e prognostica, ma non può fondarsi su automatismi; il pericolo di infiltrazione deve risultare concretamente da un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011

    L’esito positivo del controllo giudiziario non neutralizza automaticamente ogni precedente rischio, ma deve essere necessariamente considerato dalla Prefettura nel successivo riesame della posizione dell’impresa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La norma è richiamata con riferimento alle garanzie procedimentali e alla necessità di valutare le misure di prevenzione collaborativa; la censura relativa alla sua violazione è stata assorbita.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Il recesso dai contratti pubblici disposto dal Comune in conseguenza dell’interdittiva è stato annullato quale atto meramente attuativo della misura prefettizia presupposta, a sua volta annullata.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La norma è richiamata in relazione alla prevenzione collaborativa e all’obbligo di considerare, nel riesame prefettizio, gli strumenti di recupero e risanamento dell’impresa; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • L’adozione di un’informativa interdittiva antimafia non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera presenza di condanne o contestazioni relative ai delitti-spia: il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere concretamente dimostrato mediante una valutazione attuale di elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Nel sindacato sull’interdittiva antimafia il giudice amministrativo può verificare direttamente l’esistenza e la consistenza dei fatti posti a fondamento della prognosi prefettizia, nonché la ragionevolezza e proporzionalità dell’inferenza probabilistica tratta da tali fatti.
  • Dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario, la Prefettura non può reiterare l’interdittiva sulla base della mera riproposizione degli elementi già valutati nella precedente misura; deve considerare l’esito del controllo e le sopravvenienze, oppure indicare elementi nuovi o un quid pluris che dimostri un livello di condizionamento mafioso superiore alla mera occasionalità.
  • L’esito positivo del controllo giudiziario non comporta automaticamente la neutralizzazione definitiva del rischio mafioso, ma costituisce un elemento istruttorio qualificato che la Prefettura deve esaminare nel successivo riesame, anche acquisendo e valutando il provvedimento giudiziale che ha dichiarato la chiusura positiva del controllo.
  • Gli atti comunali di recesso dai contratti pubblici e di escussione delle garanzie, adottati esclusivamente in attuazione di un’informativa interdittiva antimafia, devono essere annullati quando sia annullata la misura prefettizia presupposta, in quanto privi della necessaria base provvedimentale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEsecuzione del contratto pubblico
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubblici
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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