Sentenza del 16/11/2017 n. 1051 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Processo - Prove - Società a ristretta base partecipativa - Onere della grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la presunzione secondo cui, nelle società con compagine sociale ristretta o familiare, i maggiori ricavi accertati nei confronti della società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. In tale situazione, una volta provata dall'Amministrazione finanziaria l'esistenza di maggiori ricavi societari e la ristretta base partecipativa, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare che tali somme non sono state distribuite, ma sono rimaste nella disponibilità della società, sono state accantonate oppure reinvestite nell'attività sociale.
La decisione
La Cassazione ha confermato il principio per cui la ristretta base partecipativa consente di presumere la distribuzione extracontabile degli utili o dei maggiori ricavi ai soci. Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la presunzione, ma deve fornire una prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento delle somme da parte della società. In assenza di tale prova, l'accertamento del reddito distribuito può essere mantenuto.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulle società a ristretta base partecipativa
Nelle società a "ristretta base" partecipativa si determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che i maggiori ricavi accertati non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
La ristretta compagine sociale costituisce un elemento indiziario grave, preciso e concordante della conoscenza, da parte dei soci, della gestione societaria e della possibile distribuzione dei maggiori ricavi. Dopo l'accertamento dei maggiori ricavi, spetta quindi al contribuente dimostrare la mancata distribuzione.
Cassazione civile, sentenza 24 luglio 2013, n. 18032
La sentenza afferma che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci dei maggiori ricavi accertati alla società, mentre il contribuente deve provare l'accantonamento o il reinvestimento delle somme.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, soprattutto se legati da rapporti familiari, l'accertamento di maggiori ricavi societari può generare una presunzione di distribuzione ai soci.
- La presunzione non è necessariamente definitiva: il contribuente può superarla fornendo documentazione concreta, come bilanci, scritture contabili, movimentazioni bancarie, delibere, investimenti e altri elementi che dimostrino l'assenza di distribuzione.
- La mera contestazione dell'accertamento o l'affermazione generica che gli utili non siano stati distribuiti normalmente non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio.
- La prova deve riguardare l'effettiva destinazione delle somme, dimostrando che sono rimaste nella società, sono state accantonate o sono state reinvestite nell'attività.
- Il principio riguarda principalmente l'onere della prova e non autorizza automaticamente l'Amministrazione finanziaria a imputare qualsiasi maggior ricavo ai soci senza un previo accertamento adeguatamente motivato nei confronti della società.
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