Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02261/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale aveva applicato all'imputato la pena di mesi 1 e giorni 20 di reclusione, ritenendolo colpevole per i reati a lui ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il controllo sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento è ammissibile solo quando essa appaia palesemente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto il motivo tendeva invece a una rilettura del fatto e della sua qualificazione, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro l'erronea qualificazione del fatto è limitato ai casi di macroscopica e immediata eccentricità della qualificazione rispetto alla contestazione. Poiché il motivo dedotto si risolveva in una diversa lettura del fatto e non evidenziava un errore giuridico manifesto desumibile dalla sola contestazione e dalla succinta motivazione della sentenza, l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Conseguentemente, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.

    nel patteggiamento la verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto si fonda sui capi di imputazione e sulla succinta motivazione della sentenza.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo quando l'errore risulti con indiscussa immediatezza, in modo palesemente eccentrico rispetto alla contestazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è consentito solo se l'errore sia evidente, immediato e macroscopico rispetto al capo di imputazione; non basta proporre una diversa lettura del fatto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione fattuale quando la doglianza riguarda la qualificazione giuridica non palesemente errata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., la verifica va compiuta sui capi di imputazione, sulla motivazione sintetica della sentenza e sui motivi di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.