Cassazione Civile, Sentenza n. 5009/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'atto di variazione di intestazione catastale relativo a un immobile nel comune di Sperlonga, con cui l'Agenzia del territorio, sulla base di un verbale di delimitazione del 11/12/1930, aveva modificato la ditta catastale ripristinando il "demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile". I ricorrenti contestavano la legittimità e la regolarità procedurale della variazione e sostenevano che la fattispecie sarebbe diversa dal precedente di legittimità richiamato dal giudice regionale
La decisione
la Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che la controversia, pur avente per oggetto un'operazione catastale, attiene in realtà all'accertamento del diritto soggettivo di proprietà/demanialità e quindi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; non emergono elementi convincenti per discostarsi dall'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 25316/2016 e altri precedenti). Il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 euro per compensi professionali oltre il rimborso forfettario del 15% e altri accessori; inoltre ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002 per un ulteriore importo da versare in solido
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, co. 2
"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"
la norma attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative ad operazioni catastali, ma la sua applicazione dipende dalla natura sostanziale della domanda: se il giudizio riguarda essenzialmente l'accertamento di diritti reali (p. es. proprietà o demanialità) l'ambito rimane del giudice ordinario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f)
"gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2"
elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ma il criterio del riparto di giurisdizione richiede valutazione del "petitum" e della causa petendi; non ogni impugnazione di atto catastale rientra automaticamente nella giurisdizione tributaria
Cass. Sez. U., sent. 12 dicembre 2016, n. 25316
ha stabilito che le variazioni catastali che in realtà perseguono l'accertamento della titolarità dominicale o della demanialità esulano dalla giurisdizione tributaria e spettano al giudice ordinario
Cass. Sez. U., n. 3773/2014; Cass. Sez. U., n. 27209/2009; Cass. Sez. U., n. 20889/2006
richiamate a sostegno del principio che la giurisdizione tributaria è esclusiva e definita dall'art. 2, ma soggetta al criterio sostanziale dell'oggetto della controversia
Cass. Sez. 1, sent. n. 2950/2016
ulteriore precedente sul limite dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 per evitare che ogni azione di rivendica o regolamento di confini ricada nella giurisdizione tributaria
Cass. Sez. trib., sent. n. 16429 del 26/07/2007
afferma che nelle controversie contro l'amministrazione circa vicende di un fondo l'oggetto effettivo è l'accertamento del diritto di proprietà, spettando quindi al giudice ordinario
Cass. Sez. U., sent. n. 20350/2018; Cass. Sez. U., n. 12378/2008
richiamate in relazione al principio che per il riparto di giurisdizione rileva il "petitum" sostanziale e la causa petendi, non la formulazione esteriore della domanda
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater
prevede l'ulteriore sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in determinate ipotesi di soccombenza; nel caso ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, di un importo aggiuntivo
Decreto ministeriale n. 55/2014
utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio (parametri per la quantificazione dei compensi)
Massime di principio
- Per il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario rileva la natura sostanziale della domanda: se il centro della controversia è l'accertamento di diritti reali (proprietà, demanialità, delimitazione definitiva), la competenza è del giudice ordinario; se invece la questione è tipicamente tributaria (es.: incidenza diretta sulla determinazione del tributo), può essere tributaria
- La qualificazione formale dell'impugnazione (es. richiesta di declaratoria di illegittimità dell'atto) non prevale: occorre valutare la "causa petendi" e il "petitum" sostanziale guardando ai fatti e al rapporto giuridico dedotto
- Le variazioni catastali disposte dall'Amministrazione per accertare la titolarità dominicale o la demanialità hanno prevalente contenuto proprietario e pertanto sono tipicamente devolute al giudice ordinario
- Per tentare di mantenere la competenza del giudice tributario, il ricorrente dovrebbe dimostrare che l'impugnazione ha per oggetto questioni inerenti direttamente l'imposizione o la determinazione di tributi, non meramente l'accertamento della titolarità reale
- Nelle controversie contro l'amministrazione relative a fondi demaniali, è utile strutturare la domanda in termini di diritti reali e fornire elementi probatori sulla natura del diritto (titoli, atti di demanialità, fatti storici), tenendo presente che eventuali vizi procedurali dell'operazione catastale non spostano automaticamente la competenza verso il giudice tributario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4818/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4835/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4893/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4895/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4900/2023 del 16/02/2023
- Sentenza civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4902/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →