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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5009/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione dell'atto di variazione di intestazione catastale relativo a un immobile nel comune di Sperlonga, con cui l'Agenzia del territorio, sulla base di un verbale di delimitazione del 11/12/1930, aveva modificato la ditta catastale ripristinando il "demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile". I ricorrenti contestavano la legittimità e la regolarità procedurale della variazione e sostenevano che la fattispecie sarebbe diversa dal precedente di legittimità richiamato dal giudice regionale

La decisione

la Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che la controversia, pur avente per oggetto un'operazione catastale, attiene in realtà all'accertamento del diritto soggettivo di proprietà/demanialità e quindi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; non emergono elementi convincenti per discostarsi dall'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 25316/2016 e altri precedenti). Il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 euro per compensi professionali oltre il rimborso forfettario del 15% e altri accessori; inoltre ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002 per un ulteriore importo da versare in solido

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, co. 2

    "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"

    la norma attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative ad operazioni catastali, ma la sua applicazione dipende dalla natura sostanziale della domanda: se il giudizio riguarda essenzialmente l'accertamento di diritti reali (p. es. proprietà o demanialità) l'ambito rimane del giudice ordinario

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f)

    "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2"

    elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ma il criterio del riparto di giurisdizione richiede valutazione del "petitum" e della causa petendi; non ogni impugnazione di atto catastale rientra automaticamente nella giurisdizione tributaria

  • Cass. Sez. U., sent. 12 dicembre 2016, n. 25316

    ha stabilito che le variazioni catastali che in realtà perseguono l'accertamento della titolarità dominicale o della demanialità esulano dalla giurisdizione tributaria e spettano al giudice ordinario

  • Cass. Sez. U., n. 3773/2014; Cass. Sez. U., n. 27209/2009; Cass. Sez. U., n. 20889/2006

    richiamate a sostegno del principio che la giurisdizione tributaria è esclusiva e definita dall'art. 2, ma soggetta al criterio sostanziale dell'oggetto della controversia

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 2950/2016

    ulteriore precedente sul limite dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 per evitare che ogni azione di rivendica o regolamento di confini ricada nella giurisdizione tributaria

  • Cass. Sez. trib., sent. n. 16429 del 26/07/2007

    afferma che nelle controversie contro l'amministrazione circa vicende di un fondo l'oggetto effettivo è l'accertamento del diritto di proprietà, spettando quindi al giudice ordinario

  • Cass. Sez. U., sent. n. 20350/2018; Cass. Sez. U., n. 12378/2008

    richiamate in relazione al principio che per il riparto di giurisdizione rileva il "petitum" sostanziale e la causa petendi, non la formulazione esteriore della domanda

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater

    prevede l'ulteriore sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in determinate ipotesi di soccombenza; nel caso ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, di un importo aggiuntivo

  • Decreto ministeriale n. 55/2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio (parametri per la quantificazione dei compensi)

Massime di principio

  • Per il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario rileva la natura sostanziale della domanda: se il centro della controversia è l'accertamento di diritti reali (proprietà, demanialità, delimitazione definitiva), la competenza è del giudice ordinario; se invece la questione è tipicamente tributaria (es.: incidenza diretta sulla determinazione del tributo), può essere tributaria
  • La qualificazione formale dell'impugnazione (es. richiesta di declaratoria di illegittimità dell'atto) non prevale: occorre valutare la "causa petendi" e il "petitum" sostanziale guardando ai fatti e al rapporto giuridico dedotto
  • Le variazioni catastali disposte dall'Amministrazione per accertare la titolarità dominicale o la demanialità hanno prevalente contenuto proprietario e pertanto sono tipicamente devolute al giudice ordinario
  • Per tentare di mantenere la competenza del giudice tributario, il ricorrente dovrebbe dimostrare che l'impugnazione ha per oggetto questioni inerenti direttamente l'imposizione o la determinazione di tributi, non meramente l'accertamento della titolarità reale
  • Nelle controversie contro l'amministrazione relative a fondi demaniali, è utile strutturare la domanda in termini di diritti reali e fornire elementi probatori sulla natura del diritto (titoli, atti di demanialità, fatti storici), tenendo presente che eventuali vizi procedurali dell'operazione catastale non spostano automaticamente la competenza verso il giudice tributario

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