Cassazione Penale, Sentenza n. 25571/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva confermati colpevoli del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso per aver tentato di impossessarsi di un portasigarette in metallo, di modesto valore, sottratto dall'auto di Venditti Susanna parcheggiata su pubblica via e regolarmente chiusa. Il motivo di ricorso era la censura inerente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: i difensori sostenevano che gli oggetti contenuti nell'auto e lasciati per dimenticanza o esigenze personali non rientrano nella nozione di cose esposte alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'applicazione della giurisprudenza consolidata secondo cui le cose temporaneamente lasciate all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via possono essere considerate esposte alla pubblica fede "per necessità e consuetudine", anche se non fanno parte della dotazione normale del veicolo. Conseguentemente la censura sull'aggravante è stata respinta. I ricorrenti sono stati altresì condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, codice penale
L'aggravante si applica quando il fatto riguarda cose esposte alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto che rientrino in tale nozione anche oggetti lasciati temporaneamente nell'abitacolo di un'auto parcheggiata su strada pubblica
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022 (Ferracane)
per necessità e consuetudine
La giurisprudenza citata afferma che le cose temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via sono da considerare esposte alla pubblica fede 'per necessità e consuetudine', principio applicato dalla sentenza impugnata
Massime di principio
- Oggetti lasciati all'interno di un veicolo parcheggiato su suolo pubblico possono essere considerati esposti alla pubblica fede ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, anche se non costituiscono dotazione normale del mezzo
- Per contrastare l'applicazione dell'aggravante in casi simili è necessario provare elementi concreti che escludano l'esposizione alla pubblica fede (es. oggetto ben occultato, veicolo non su area pubblica, assenza di abitudini di consultazione/uso dell'oggetto), poiché la giurisprudenza tende a ricomprendere nella nozione di esposizione anche le cose lasciate per comodità o necessità
- Se la giurisprudenza è consolidata su un punto di diritto, i ricorsi alla Cassazione possono essere dichiarati inammissibili; occorre quindi valutare preventivamente la novità o il rilievo costituzionale/di diritto processuale della questione per evitare l'inammissibilità
- Le parti che propongono ricorso devono considerare il rischio di condanna alle spese e alle somme per la Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile
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