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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 516 c.p.p. per presunta illegittima modifica della data di consumazione del reato (da 30/09/2012 a 30/12/2012); 2) vizio di motivazione e mancanza di confronto critico sulle censure di appello relative all'accertamento dei ricavi (messa in liquidazione della società, mancato accertamento di incassi non fatturati, assenza di fatture); 3) omissione del rilievo della prescrizione del reato (calcolata dal 30/09/2012) e quindi estinzione del reato; 4) applicazione non dovuta dell'art. 578-bis c.p.p. trattandosi di norma non retroattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la rettifica della data di consumazione al 30/12/2012 applicando il secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 (termine utile di 90 giorni), per cui non vi è stata modifica sostanziale dell'imputazione né pregiudizio per la difesa. Ha escluso la prescrizione al momento della decisione di secondo grado (termine decennale ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000), per cui non è stato applicato l'art. 578-bis c.p.p.; ha inoltre confermato che le censure di merito sull'accertamento dei fatti (rapporto costi/ricavi) non sono riesaminabili in Cassazione se la motivazione dei giudici di merito è adeguata. Il ricorso è dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La Corte ha interpretato il comma che concede un termine dilatorio di 90 giorni come criterio per collocare la data di consumazione dell'omessa dichiarazione al 30/12/2012; tale rettifica non muta il nucleo essenziale dell'imputazione e non pregiudica la difesa.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    La norma sulla modifica dell'imputazione non è violata quando la rettifica (es. della data) non incide sul nucleo essenziale del fatto e non determina pregiudizio per la difesa; il giudizio deve verificare il concreto esercizio del diritto di difesa durante il processo.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000

    Stabilisce il termine massimo di prescrizione (decennale) per il reato contestato; la Corte ha calcolato che tale termine non era decorso alla data della sentenza impugnata, tenendo conto delle sospensioni processuali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferita alla prescrizione: il ricorrente invocava il mancato rilievo della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che, con la corretta collocazione temporale e le sospensioni, la prescrizione non fosse intervenuta prima della pronuncia impugnata.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Il ricorrente sosteneva che l'istituto fosse di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente; la Corte ha rilevato che comunque la disposizione non è stata applicata nella specie perché, al momento della decisione di appello e di conferma della confisca, la prescrizione non era ancora maturata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare i limiti della revisione in Cassazione delle valutazioni di fatto: anche dopo la modifica normativa, la Corte non ammette una nuova rivalutazione delle risultanze quando la motivazione dei giudici di merito sia adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese del procedimento e per l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rettifica formale della data di consumazione di un reato non costituisce modifica dell'imputazione se il nucleo essenziale del fatto rimane invariato e la difesa non subisce pregiudizio concreto.
  • Per il reato di omessa dichiarazione (d.lgs. 74/2000) il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5 può spostare la data utile di consumazione; ciò incide sul calcolo della prescrizione.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle risultanze probatorie quando le sentenze di merito forniscono motivazione logica e sufficiente; le censure di merito devono evidenziare vizi della motivazione non semplici alternative interpretative.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione alle regole specifiche della fattispecie (termini speciali) e alle sospensioni processuali; la maturazione successiva alla sentenza di impugnazione non può essere rilevata se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Le norme introdotte successivamente al fatto non possono essere applicate retroattivamente se comportano effetti sostanziali contrari al divieto di retroattività; tuttavia, se non sono state applicate nella decisione impugnata, la Cassazione può dichiarare la doglianza infondata.

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