Cassazione Civile, Ordinanza n. 26898/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso presentata dalla società per le somme versate a titolo di imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo in relazione alla richiesta di annotamento, a margine dell'ipoteca originaria, di un atto pubblico di cessione pro soluto di un credito garantito da ipoteca. Il credito ceduto era già collegato a un finanziamento bancario a medio-lungo termine ammesso al regime sostitutivo di cui agli artt. 15-17 d.P.R. 601/1973. La CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego e aveva riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione fiscale in misura fissa anche alla cessione di credito, perché effettuata in relazione a quel finanziamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ss. d.P.R. 601/1973, sostenendo che la cessione di credito derivante da un'operazione già ammessa al regime sostitutivo sarebbe assoggettata al regime ordinario, essendo atto autonomo e scollegato dal finanziamento, salvo il caso di cessione inserita in un nuovo finanziamento avente autonomi requisiti agevolativi. La società controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e di specificità.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e adeguatamente mirato alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito ha giudicato infondato l'unico motivo di ricorso: l'art. 15 d.P.R. 601/1973, per il suo tenore letterale e per la sua ratio, estende l'esenzione non solo al finanziamento a medio-lungo termine, ma anche agli atti e formalità inerenti, incluse espressamente le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti e i trasferimenti delle garanzie relativi. La Corte ha quindi affermato che non è necessario un ulteriore e autonomo finanziamento per riconoscere il beneficio alla cessione di credito o all'annotamento della trasmissione dell'ipoteca, purché l'atto sia relativo a un finanziamento originario con i requisiti oggettivi e soggettivi di legge. Poiché nel caso concreto non era contestato che la cessione riguardasse un finanziamento avente tali requisiti, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia e distratte in favore del difensore della società che le aveva anticipate.
Norme richiamate
"le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione... ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti"
La norma va interpretata in senso ampio: l'esenzione si estende non solo al finanziamento, ma anche agli atti e alle formalità inerenti, comprese le cessioni di credito stipulate in relazione al finanziamento originario e i trasferimenti delle garanzie ad esso relativi.
Richiamato come parte del regime sostitutivo applicabile ai finanziamenti bancari a medio-lungo termine.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
Usato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che ne aveva dichiarato l'anticipazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale, in motivazione, a sostegno della declaratoria di illegittimità parziale della disciplina nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale, in motivazione, come parametro della declaratoria di illegittimità parziale della disciplina.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine si estende agli atti, alle formalità e alle modificazioni o estinzioni che siano inerenti all'operazione di finanziamento, non solo all'atto di erogazione in senso stretto.
- Le cessioni di credito stipulate in relazione a un finanziamento agevolato rientrano nel regime sostitutivo anche se non accompagnate da un nuovo e autonomo finanziamento, purché siano funzionalmente collegate al finanziamento originario e ai suoi requisiti legali.
- Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale occorre verificare il nesso di inerenza o accessorietà tra l'atto tassato e l'operazione di finanziamento agevolata; se tale nesso sussiste, l'atto segue il medesimo regime di favore.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la specificità del motivo va valutata in rapporto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: è sufficiente che il ricorso individui la questione giuridica decisiva e la censuri con una diversa interpretazione normativa.
- Quando il finanziamento originario possiede i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, anche gli atti successivi strettamente collegati alla circolazione del credito e della garanzia possono beneficiare dell'esenzione prevista dal regime sostitutivo.
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