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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26898/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso presentata dalla società per le somme versate a titolo di imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo in relazione alla richiesta di annotamento, a margine dell'ipoteca originaria, di un atto pubblico di cessione pro soluto di un credito garantito da ipoteca. Il credito ceduto era già collegato a un finanziamento bancario a medio-lungo termine ammesso al regime sostitutivo di cui agli artt. 15-17 d.P.R. 601/1973. La CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego e aveva riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione fiscale in misura fissa anche alla cessione di credito, perché effettuata in relazione a quel finanziamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 15 ss. d.P.R. 601/1973, sostenendo che la cessione di credito derivante da un'operazione già ammessa al regime sostitutivo sarebbe assoggettata al regime ordinario, essendo atto autonomo e scollegato dal finanziamento, salvo il caso di cessione inserita in un nuovo finanziamento avente autonomi requisiti agevolativi. La società controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e di specificità.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e adeguatamente mirato alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito ha giudicato infondato l'unico motivo di ricorso: l'art. 15 d.P.R. 601/1973, per il suo tenore letterale e per la sua ratio, estende l'esenzione non solo al finanziamento a medio-lungo termine, ma anche agli atti e formalità inerenti, incluse espressamente le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti e i trasferimenti delle garanzie relativi. La Corte ha quindi affermato che non è necessario un ulteriore e autonomo finanziamento per riconoscere il beneficio alla cessione di credito o all'annotamento della trasmissione dell'ipoteca, purché l'atto sia relativo a un finanziamento originario con i requisiti oggettivi e soggettivi di legge. Poiché nel caso concreto non era contestato che la cessione riguardasse un finanziamento avente tali requisiti, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia e distratte in favore del difensore della società che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 601/1973

    "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione... ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti"

    La norma va interpretata in senso ampio: l'esenzione si estende non solo al finanziamento, ma anche agli atti e alle formalità inerenti, comprese le cessioni di credito stipulate in relazione al finanziamento originario e i trasferimenti delle garanzie ad esso relativi.

  • art. 17 d.P.R. 601/1973

    Richiamato come parte del regime sostitutivo applicabile ai finanziamenti bancari a medio-lungo termine.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Usato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che ne aveva dichiarato l'anticipazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, in motivazione, a sostegno della declaratoria di illegittimità parziale della disciplina nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale, in motivazione, come parametro della declaratoria di illegittimità parziale della disciplina.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale prevista per i finanziamenti a medio-lungo termine si estende agli atti, alle formalità e alle modificazioni o estinzioni che siano inerenti all'operazione di finanziamento, non solo all'atto di erogazione in senso stretto.
  • Le cessioni di credito stipulate in relazione a un finanziamento agevolato rientrano nel regime sostitutivo anche se non accompagnate da un nuovo e autonomo finanziamento, purché siano funzionalmente collegate al finanziamento originario e ai suoi requisiti legali.
  • Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale occorre verificare il nesso di inerenza o accessorietà tra l'atto tassato e l'operazione di finanziamento agevolata; se tale nesso sussiste, l'atto segue il medesimo regime di favore.
  • In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la specificità del motivo va valutata in rapporto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: è sufficiente che il ricorso individui la questione giuridica decisiva e la censuri con una diversa interpretazione normativa.
  • Quando il finanziamento originario possiede i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, anche gli atti successivi strettamente collegati alla circolazione del credito e della garanzia possono beneficiare dell'esenzione prevista dal regime sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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