Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 15087/2025, ordinando che nel dispositivo siano aggiunte le parole che danno atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Non vi è nuova decisione sul merito, ma solo integrazione/correzione del dispositivo già pronunciato.
Esito
Favorevole al resistente (parte principale)
La controversia
La pronuncia non decide sul merito della controversia originaria, ma interviene in sede di correzione di errore materiale della sentenza n. 15087/2025. Si rileva che nel dispositivo di quella decisione, a fronte del rigetto del ricorso incidentale, era stato omesso il riferimento all'obbligo della ricorrente incidentale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. La richiesta/questione riguarda quindi la mera integrazione del dispositivo per riportarlo correttamente al regime delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto"
In caso di rigetto del ricorso incidentale, il dispositivo deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
La norma è richiamata come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorso incidentale è rigettato, il dispositivo deve contenere l'attestazione relativa all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
- L'omissione nel dispositivo dell'indicazione dovuta in tema di contributo unificato integra un errore materiale emendabile con correzione della sentenza, senza incidere sul merito della decisione.
- La correzione dell'errore materiale può limitarsi all'inserzione nel dispositivo della formula necessaria a rendere esplicito il regime delle spese processuali conseguente all'esito del ricorso incidentale.
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