Cassazione Penale, Sentenza n. 20410/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge ex art. 81 c.p. e, soprattutto, carenza assoluta di motivazione circa la quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite (artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990). Il Tribunale di Palmi aveva applicato la continuazione fra due sentenze (Corte d'appello di Reggio Calabria del 01/10/2019 e del 20/07/2021) rideterminando la pena complessiva in 15 anni di reclusione e 10.000 euro di multa, ma non aveva esplicitato i criteri adottati per calcolare l'aumento relativo al reato satellite, impedendo il controllo della proporzione fra le pene e la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla giurisprudenza (Sez. U, Pizzone) e dall'art. 31 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palmi per un nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che si era limitato a dichiarare l'applicazione della continuazione e il risultato numerico senza esporre i criteri e il percorso logico-giuridico che hanno portato all'entità dell'aumento; ha altresì richiamato i principi di Sez. U (Pizzone) e di Sez. U (Giglia) relativi alla necessità di motivare distintamente gli aumenti e, quando il reato principale è sanzionato con pena detentiva e il satellite con pena congiunta, di applicare l'aumento sulla sola pena principale.
Norme richiamate
Richiamata nella doglianza per violazione di legge: il ricorrente contesta l'erronea applicazione delle regole sulla continuazione nella determinazione complessiva della pena.
Citato come parametro di controllo: la Corte richiede che la rideterminazione rispetti i limiti di proporzione fra le pene e non si traduca in un cumulo materiale surrettizio.
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80 comma 2
Individuati nel testo come reato satellite; la quantificazione dell'aumento relativo a questi reati doveva essere motivata dal giudice dell'esecuzione.
Codice penale, artt. 110 e 416 bis
Qualificati come reato più grave (associazione di tipo mafioso) preso come base per la rideterminazione della pena complessiva.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio guida: il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, in relazione alla loro entità, per permettere il controllo della proporzione e del rispetto dei limiti normativi.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Principio operativo: quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento per la continuazione va effettuato sulla sola pena principale.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiamata con riferimento alla necessità che, a seguito di annullamento e rinvio, il Tribunale dell'esecuzione sia composto in diversa composizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l'aumento per ciascun reato satellite con motivazione distinta.
- La motivazione dell'aumento deve essere tale da consentire il controllo della proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti di cumulo previsti dall'ordinamento (art. 31 c.p. e giurisprudenza di legittimità).
- Il semplice richiamo alla sentenza che ha inflitto la pena per il reato satellite o l'indicazione numerica del risultato non sostituisce la motivazione dei criteri adottati.
- Quando il reato principale è punito con pena detentiva e il reato satellite è punito con pena congiunta, l'aumento per la continuazione va operato sulla sola pena principale (principio Giglia).
- In caso di omissione motivazionale rilevante sulla quantificazione dell'aumento, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e dispone il rinvio per un nuovo giudizio.
- Al rinvio per nuovo esame il Tribunale deve ottemperare ai principi di Sez. U (Pizzone e analoghe) e, se previsto, comporsi in diversa composizione come indicato dalla giurisprudenza costituzionale.
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