Ordinanza n. 10495/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE) - Del verbale n. -OMISSIS- di prot. n. -OMISSIS- del 9 marzo 2026 (DOC. 1), conosciuto in pari data, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato all’odierno ricorrente la non idoneità psico-fisica all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri quale Carabiniere effettivo in ferma quadriennale, escludendolo dal concorso, avendo confermato il giudizio già emesso con Verbale n. -OMISSIS- del 12.01.2026, in quanto “è stato riscontrato da OTOSCLEROSI BILATERALE (LETTERA T PUNTO 1), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria di merito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri, contestando il giudizio di non idoneità psico-fisica fondato sulla diagnosi di otosclerosi bilaterale, ritenuta causa di non idoneità ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e della Direttiva tecnica adottata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità contestata. L'ordinanza non definisce nel merito i motivi di illegittimità dedotti, ma dispone un accertamento tecnico in contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare la sussistenza dell'affezione contestata, la sua eventuale entità, i riflessi menomanti e il codice attribuibile ai fini della valutazione dell'idoneità al reclutamento. L'incarico è stato conferito alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti. L'Amministrazione deve trasmettere tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione deve essere comunicata e depositata entro il 20 luglio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare; la camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 settembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione quale mezzo istruttorio volto ad accertare, in contraddittorio, i fatti tecnici rilevanti per la decisione.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato quale fonte della disciplina delle imperfezioni e infermità che possono costituire causa di non idoneità al servizio militare.
decreto ministeriale 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare
È richiamato quale disciplina tecnica applicabile all'accertamento sanitario e alla formulazione del giudizio di idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, inclusi i dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica dipende dalla verifica tecnica della sussistenza, entità o rilevanza menomante di una patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., anche mediante una commissione sanitaria di altra amministrazione militare.
- La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, previa comunicazione alle parti, che possono partecipare mediante i propri difensori e consulenti tecnici e far verbalizzare le osservazioni formulate.
- Nell'accertamento dell'idoneità al reclutamento militare, l'organo verificatore deve considerare la documentazione medica prodotta dalle parti e applicare le norme e regole tecniche pertinenti, riferendo specificamente sulla patologia, sulla sua entità, sugli eventuali effetti menomanti, sul codice applicabile e sull'idoneità conseguente.
- La decisione sulle spese della verificazione può essere differita alla definizione della fase cautelare, anche in attesa della documentata richiesta dell'organo incaricato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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