Cassazione Penale, Sentenza n. 35748/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Trento, con sentenza dell’11 novembre 2025, ha assolto tre imputati dall’originaria contestazione di ricettazione, rilevando che gli elementi emersi in dibattimento li indicavano piuttosto come autori dei furti dei beni e ritenendo impossibile riqualificare il fatto in assenza della relativa contestazione. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p.: secondo il ricorrente, una volta ritenuto diverso il fatto emerso rispetto a quello contestato e non possibile la riqualificazione, il Tribunale non avrebbe dovuto assolvere gli imputati dalla ricettazione, ma trasmettere gli atti al pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso. Ha ritenuto illegittimo che il giudice, constatata la diversità del fatto e l’impossibilità di riqualificarlo, assolva dalla contestazione originaria e trasmetta contestualmente gli atti: l’assoluzione potrebbe determinare una preclusione da giudicato rispetto al successivo giudizio sul fatto diverso. La trasmissione lascia invece impregiudicate le determinazioni dell’accusa sull’eventuale esercizio dell’azione penale. Non è indicato un rinvio a un giudice; la decisione è di annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
In una situazione simile occorre – sempreché non sia possibile la riqualificazione giuridica del fatto - rilevare la diversità del fatto come risultante dagli elementi di prova acquisiti nel giudizio rispetto a quello contestato e di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di sua competenza, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore determinazione dell'organo dell'accusa in merito all'esperibilità dell'azione penale per il fatto di reato in questione.
Quando il fatto emerso in dibattimento è diverso da quello contestato e non è possibile riqualificarlo, il giudice deve rilevare la diversità e trasmettere gli atti al pubblico ministero, senza assolvere l’imputato dal fatto originariamente contestato, perché tale assoluzione può precludere un successivo giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudice dibattimentale ritiene che il fatto emerso dalle prove sia diverso da quello contestato e non possa procedere alla sua riqualificazione giuridica, deve rilevare la diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza.
- In tale situazione il giudice non può assolvere contestualmente l’imputato dal fatto originariamente contestato e trasmettere gli atti: l’assoluzione può formare giudicato e precludere il successivo giudizio sul fatto diverso.
Come è indicizzato
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