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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31718/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, lamentando che il proprio credito di euro 300.000 fosse stato ammesso dal giudice delegato in via chirografaria anziché in via privilegiata ipotecaria. La pretesa era fondata su un decreto ingiuntivo che, secondo la ricorrente, era divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento per mancata opposizione tempestiva. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che il decreto ingiuntivo non potesse dirsi passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, poiché la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. era intervenuta solo dopo l'apertura della procedura concorsuale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 647, 645, 650 e 656 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto acquista giudicato formale e sostanziale già per la mancata opposizione ex art. 645 c.p.c. e che l'art. 647 c.p.c. riguarderebbe soltanto il controllo giudiziale sulla regolarità della notificazione ai fini dell'esecutorietà, non del giudicato. Ha inoltre sostenuto che il provvedimento monitorio fosse stato provvisoriamente esecutivo e che ciò dovesse rilevare anche nei confronti del fallimento, così come l'ipoteca giudiziale iscritta sulla base del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., ritenendo che il provvedimento impugnato si fosse conformato all'orientamento consolidato della Cassazione. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice, verificata la regolare notificazione, lo dichiara esecutivo ex art. 647 c.p.c.; tale attività è giurisdizionale e non può essere surrogata dal giudice delegato nella verifica del passivo. Di conseguenza, se prima della dichiarazione di fallimento il decreto non è stato munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., esso non è opponibile alla procedura concorsuale, anche se la dichiarazione di esecutorietà sopravvenga successivamente. La Corte ha aggiunto che la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. non equivale a giudicato e non rende opponibile il decreto al fallimento; perciò resta inefficace verso la procedura anche l'ipoteca giudiziale iscritta in base a quel decreto. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, dopo il controllo della notificazione, è l'atto che completa il giudicato formale e sostanziale del provvedimento monitorio

  • art. 645 c.p.c.

    la mancata proposizione dell'opposizione non basta, da sola, a rendere opponibile al fallimento il decreto, se manca la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle impugnazioni del decreto ingiuntivo

  • art. 656 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle impugnazioni del decreto ingiuntivo

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 52 l. fall.

    una volta intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori

  • art. 642 c.p.c.

    la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non lo equipara a una sentenza passata in giudicato e non lo rende opponibile al fallimento

  • art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.

    richiamato per il confronto con la sentenza non ancora passata in giudicato, che è diversa dal decreto provvisoriamente esecutivo

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per distinguere l'attività del cancelliere dalla funzione giurisdizionale del giudice ex art. 647 c.p.c.

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    richiamato per distinguere l'attività del cancelliere dalla funzione giurisdizionale del giudice ex art. 647 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto acquista giudicato formale e sostanziale solo con la declaratoria di esecutorietà resa dal giudice ai sensi dell'art. 647 c.p.c., a seguito del controllo sulla regolarità della notificazione.
  • La mancata opposizione al decreto ingiuntivo non è sufficiente, di per sé, a renderlo opponibile alla procedura fallimentare se, prima della dichiarazione di fallimento, non è intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..
  • Nel fallimento, il credito deve essere accertato nel concorso dei creditori; il giudice delegato non può supplire all'atto giurisdizionale necessario per attribuire al decreto monitorio efficacia di giudicato.
  • La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non lo equipara a una sentenza passata in giudicato e non ne consente l'opponibilità al fallimento.
  • L'ipoteca giudiziale iscritta in base a un decreto ingiuntivo non ancora munito di esecutorietà prima del fallimento resta inefficace nei confronti della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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