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Ordinanza

Ordinanza n. 2772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, n. 3153 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3153 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nella controversia relativa alla procedura di gara CIG B5FF4DD2AA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura di gara. L'appellante ha rappresentato di essere titolare di un provvedimento di proroga tecnica volto a garantire la continuità del servizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è fondata sulla sommaria delibazione propria della fase cautelare e sulla ritenuta sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche mediante comparazione degli interessi contrapposti: l'appellante è titolare di una proroga tecnica finalizzata ad assicurare la continuità del servizio e l'udienza pubblica per la trattazione del merito è già fissata a breve, per il 29 ottobre 2026. Il merito dell'appello non è stato deciso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata può essere concessa quando, nella comparazione degli interessi contrapposti, emerga un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante.
  • La titolarità di una proroga tecnica finalizzata a garantire la continuità del servizio costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del pregiudizio e del bilanciamento degli interessi.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può giustificare la sospensione cautelare della sentenza impugnata quando occorra evitare effetti pregiudizievoli nel periodo antecedente alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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