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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 823/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto tardivo l'appello contro la sentenza n.195/2018 del Giudice di pace di Milano. Ha dedotto ritardi nell'acquisizione della copia del provvedimento dalla cancelleria (richieste il 10/7 e il 14/7, fascicolo materialmente trasmesso il 16/7 e comunicato il 30/7) e ha contestato l'interpretazione applicata del d.lgs. n.274/2000, art.32, sostenendo che la disciplina dei termini prevista dal codice di rito non fosse applicabile al processo davanti al Giudice di pace, con conseguente diversa decorrenza del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha qualificato l'atto impugnato come sentenza letta in udienza (lettura avvenuta con presenza del difensore sostituto), con termine di impugnazione di 15 giorni decorrente dalla lettura (art.585 e art.544 c.p.p.), scaduto il 23/7/2020; il deposito del ricorso avvenne il 3/8/2020. La richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p. è stata respinta: il ricorrente non ha dimostrato caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare il ritardo, la presenza del difensore alla lettura è elemento significativo e l'errore del difensore non costituisce causa esimente. L'argomentazione con riferimento alla giurisprudenza CEDU non ha mutato la valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile Enrico Beretta, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 32

    Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa disciplina dei termini davanti al Giudice di pace; la Corte non ha ritenuto che ciò incidesse sulla qualificazione dell'atto come sentenza né sulla decorrenza del termine di impugnazione.

  • cod. proc. pen. art. 585, co. 1, lett. a)

    Applicato per stabilire il termine di impugnazione relativo alla sentenza: il termine ordinario di 15 giorni per le sentenze lette in udienza.

  • cod. proc. pen. art. 544, co. 1

    Richiamato in relazione all'art.585 per affermare che, trattandosi di sentenza letta in udienza, il termine di impugnazione decorre dalla lettura e dura quindici giorni.

  • cod. proc. pen. art. 591, co. 2-4

    Norma richiamata per la disciplina dell'ordinanza di inammissibilità delle impugnazioni e per la possibilità di rilevare l'inammissibilità in ogni stato e grado; la Corte motiva la valutazione dell'inammissibilità anche in Cassazione.

  • cod. proc. pen. art. 175, co. 1

    Regola la restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha escluso l'applicabilità perché il ricorrente non ha provato tali cause e l'errore del difensore non costituisce caso fortuito o forza maggiore.

  • cod. proc. pen. art. 102

    Richiamato per indicare la presenza in udienza del difensore sostituto nominato ai sensi dell'art.102; la Corte ha ritenuto rilevante la presenza del difensore alla lettura ai fini della tempestività e della prova della conoscenza del provvedimento.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giurisprudenza CEDU)

    Invocata dal ricorrente per prospettare una difesa ineffettiva; la Corte ha osservato che la giurisprudenza CEDU valuta l'effettività della difesa sull'intero processo e non giustifica automaticamente la restituzione nel termine per singoli errori difensivi.

Massime di principio

  • Se una decisione è letta in udienza alla presenza del difensore, quella lettura fa decorrere il termine breve di impugnazione (15 giorni per sentenze lette), indipendentemente dal successivo rilascio di copia stanza.
  • Per ottenere la restituzione nel termine ex art.175 c.p.p. è necessario provare un impedimento straordinario (caso fortuito o forza maggiore); il mero ritardo nella acquisizione della copia o l'errore del difensore non sono sufficiente motivo.
  • L'errore o l'ignoranza del difensore di fiducia circa i termini processuali non integra di regola caso fortuito o forza maggiore giustificativo della restituzione nel termine; l'assistito ha un onere di vigilanza sull'operato del proprio legale.
  • La qualificazione dell'atto processuale (ordinanza vs sentenza) si determina in base al contenuto e agli effetti sostanziali e non solo alla denominazione usata dal giudice; ciò incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Richiami alla giurisprudenza CEDU non sostituiscono la dimostrazione, nel processo interno, di un vizio processuale grave e sistemico: non sempre giustificano riti e termini straordinari di tutela.

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