Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1081/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria n. 487/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Umbria n. 487/2025, relativa alla non ammissione dell’impresa appellante al lotto 2 di una procedura aperta centralizzata per la fornitura di service di laboratorio alle aziende sanitarie umbre

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Umbria n. 487/2025, resa in relazione al provvedimento di non ammissione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura centralizzata di service di laboratorio occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria, limitatamente al lotto 2. Nel corso del giudizio d’appello, l’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, alla luce della successiva sentenza del TAR Umbria n. 758/2025, che ha annullato l’aggiudicazione del medesimo lotto su ricorso di altra impresa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di rinvio. Ha ritenuto che la successiva sentenza del TAR Umbria n. 758/2025, allo stato non impugnata né sospesa, abbia caducato l’esito della gara relativo al lotto 2. Tale sopravvenienza potrebbe privare l’appellante dell’interesse a coltivare il giudizio concernente la propria non ammissione alla gara. La trattazione è stata pertanto rinviata alla pubblica udienza del 7 maggio 2026, senza decisione sul merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura impugnata è qualificata come procedura aperta, in forma centralizzata, disciplinata ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023.

Massime di principio

  • La sopravvenuta caducazione dell’esito di una gara, derivante da una sentenza successiva non impugnata o non sospesa, può incidere sulla persistenza dell’interesse a ricorrere contro la precedente non ammissione alla medesima procedura.
  • Quando una sopravvenienza può determinare la perdita dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per consentire alla parte di verificare l’attualità dell’interesse alla coltivazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.