Ordinanza n. 1081/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria n. 487/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Umbria n. 487/2025, relativa alla non ammissione dell’impresa appellante al lotto 2 di una procedura aperta centralizzata per la fornitura di service di laboratorio alle aziende sanitarie umbre
Esito
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Umbria n. 487/2025, resa in relazione al provvedimento di non ammissione alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura centralizzata di service di laboratorio occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria, limitatamente al lotto 2. Nel corso del giudizio d’appello, l’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, alla luce della successiva sentenza del TAR Umbria n. 758/2025, che ha annullato l’aggiudicazione del medesimo lotto su ricorso di altra impresa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di rinvio. Ha ritenuto che la successiva sentenza del TAR Umbria n. 758/2025, allo stato non impugnata né sospesa, abbia caducato l’esito della gara relativo al lotto 2. Tale sopravvenienza potrebbe privare l’appellante dell’interesse a coltivare il giudizio concernente la propria non ammissione alla gara. La trattazione è stata pertanto rinviata alla pubblica udienza del 7 maggio 2026, senza decisione sul merito dell’appello.
Norme richiamate
La procedura impugnata è qualificata come procedura aperta, in forma centralizzata, disciplinata ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- La sopravvenuta caducazione dell’esito di una gara, derivante da una sentenza successiva non impugnata o non sospesa, può incidere sulla persistenza dell’interesse a ricorrere contro la precedente non ammissione alla medesima procedura.
- Quando una sopravvenienza può determinare la perdita dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per consentire alla parte di verificare l’attualità dell’interesse alla coltivazione del giudizio.
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