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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21061/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (partecipante gara)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aziende sanitarie della Regione Liguria. Una società cooperativa partecipante alla gara ha impugnato l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla società poi ricorrente in cassazione, deducendo che quest'ultima non aveva comunicato alla stazione appaltante la pendenza di procedimenti penali a carico di alcuni propri soggetti apicali e dipendenti, nonché di un procedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con conseguente omessa valutazione di un grave illecito professionale ai fini dell'esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016. Il TAR aveva respinto la domanda, mentre il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello, annullando gli atti impugnati. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., denunciando eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, assumendo che il giudice amministrativo avesse indebitamente effettuato una valutazione di inaffidabilità riservata alla stazione appaltante e avesse sostanzialmente disposto l'esclusione dalla gara e l'annullamento definitivo dell'aggiudicazione, impedendo il rinnovo del potere valutativo dell'amministrazione. La resistente ha contestato questa lettura della sentenza amministrativa e ha sostenuto che il Consiglio di Stato non aveva compiuto una sostituzione valutativa, ma aveva rimesso all'amministrazione il riesercizio dei propri poteri. In corso di giudizio sono sopravvenuti ulteriori provvedimenti e chiarimenti del Consiglio di Stato e della stazione appaltante, che hanno portato entrambe le parti a ritenere venuta meno la pretesa censura di eccesso di potere giurisdizionale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha rilevato che entrambe le parti, alla luce delle sopravvenienze processuali e amministrative, concordavano ormai nell'escludere il vizio di eccesso di potere giurisdizionale originariamente dedotto. Le spese sono state integralmente compensate per gravi ragioni, valorizzando anche il fatto che la successiva pronuncia del Consiglio di Stato aveva chiarito un passaggio motivazionale della decisione impugnata che appariva meno lineare. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato nei soli limiti del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, qui invocato per denunciare un asserito eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    Norma richiamata quale base dell'esclusione del concorrente per grave illecito professionale e omessa comunicazione di fatti rilevanti per l'affidabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non è stata applicata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità avverso una sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, sopravvengono atti o decisioni che eliminano l'attualità della censura e le parti concordano sull'assenza del vizio dedotto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Il sindacato della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. sulle sentenze del Consiglio di Stato resta circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione; una doglianza che si risolva nella contestazione della lettura o della motivazione della decisione amministrativa non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
  • Nel contenzioso sugli appalti pubblici, la valutazione del grave illecito professionale e dell'affidabilità dell'operatore economico spetta alla stazione appaltante; il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, ma può censurare la decisione quando ne accerti l'illegittimità, ferma la necessità di lasciare all'ente il riesercizio del potere nei limiti tracciati dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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