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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07955/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito contro due debitori. Uno dei debitori propone opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto; il Giudice di pace di Grosseto accoglie l'eccezione e indica come competente il Giudice di pace di Palermo. Riassunta la causa a Palermo, il giudice adito rileva d'ufficio che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza sarebbe funzionalmente radicata presso il giudice che ha emesso il decreto e solleva conflitto di competenza. La società subentrata nel credito sostiene invece che la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice dell'ingiunzione comporti implicitamente la revoca del decreto, con trasformazione del procedimento in un ordinario giudizio di cognizione soggetto alle regole ordinarie di competenza. Il Pubblico Ministero aderisce a questa tesi e chiede che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Palermo.

La decisione

La Corte dichiara infondata la questione di competenza sollevata dal Giudice di pace di Palermo e afferma la competenza di quest'ultimo. Richiama il principio secondo cui, quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza territoriale, tale pronuncia implica anche la revoca del decreto; il giudizio che viene riassunto davanti al giudice dichiarato competente non è più un'opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione sull'accertamento del credito, regolato dalle ordinarie norme di competenza. Nessuna statuizione sulle spese, perché si tratta di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per il regolamento di competenza richiesto d'ufficio

  • artt. 44, 45 e 47 c.p.c.

    evocati nel dispositivo/proposta del Pubblico Ministero per la decisione sul conflitto di competenza

  • decreto ingiuntivo

    la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice dell'opposizione comporta implicitamente la revoca del decreto

Massime di principio

  • Se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito dichiara la propria incompetenza territoriale, la pronuncia implica anche la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
  • Il giudizio riassunto davanti al giudice dichiarato competente non conserva la natura di opposizione a decreto ingiuntivo, ma diventa un ordinario giudizio di cognizione sull'accertamento del credito.
  • Nel giudizio così riassunto si applicano le ordinarie regole sulla competenza, non la competenza funzionale del giudice che aveva emesso l'ingiunzione.
  • Nel regolamento di competenza richiesto d'ufficio non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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