Ordinanza n. 10811/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’ottemperanza a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Roma - Sez. Lavoro con sentenza n. 1117/2023 e dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro con il decreto ingiuntivo n. 2895/2024 (RG 36216/2023), con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della complessiva somma di € 4.682,86 all'odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Roma e dal Tribunale di Roma in ordine al pagamento di complessivi € 4.682,86
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della complessiva somma di € 4.682,86. Dal testo non emergono ulteriori dettagli sulle censure formulate né sulle ragioni per cui l'Amministrazione non avrebbe adempiuto integralmente.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire elementi istruttori per decidere, ha ordinato al Ministero resistente di depositare una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ha precisato che il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'obbligo di pagamento o sull'eventuale accoglimento della domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
Utilizzato quale base per acquisire dall'Amministrazione la relazione documentata ritenuta necessaria ai fini della decisione.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice.
Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai sensi e per gli effetti della disposizione.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
Richiamato nel provvedimento tra le norme processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere la domanda, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento di un ordine istruttorio può essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- L'ordinanza che dispone un incombente istruttorio e rinvia la trattazione non definisce il merito della domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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