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Sentenza

Sentenza n. 13866/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 9514/2023 - RG n. 36918/2022, pubblicata in data 26/10/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro,

Giustizia amministrativa202601672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione tramite Carta elettronica di complessivi euro 5.000 alle ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9514/2023, notificata e passata in giudicato. La pronuncia da eseguire aveva condannato il Ministero ad attribuire tramite Carta elettronica euro 500 a una ricorrente, euro 2.500 a una seconda ricorrente ed euro 2.000 a una terza ricorrente. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provato l'inadempimento in ragione dell'assenza di qualsiasi chiarimento dell'Amministrazione sull'esecuzione del titolo giudiziale. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato e i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta delle ricorrenti e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all'applicazione dell'astreinte, nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza la possibilità discrezionale di disporre una penalità di mora, valutando la sussistenza di ragioni ostative; nel caso concreto la nomina del Commissario ad acta è stata considerata ragione esimente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendosi il giudice limitare a verificare e imporre l'esecuzione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di persistente inadempimento.
  • La nomina del Commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, la cui applicazione nell'ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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