Sentenza del 21/11/2022 n. 12993 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento per complessivi euro 424.687,00 notificata a seguito degli accertamenti TK 7033003702/2018, TK 7063003746/2018 e TK 7063002843/2019. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della notificazione perché eseguita tramite indirizzo PEC (noreplay.lazio.ipol@agenziariscossione.gov.it) non presente nel registro pubblico IPA; 2) mancanza di adeguato dettaglio nel calcolo degli interessi; 3) mancata indicazione dei tempi, modi e autorità per il ricorso; 4) nullità per mancata preventiva comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione; 5) errata quantificazione della sanzione dell'accertamento TK7063003746, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere ridotta a euro 63.980 per effetto di normativa sopravvenuta.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi non determini automaticamente l'inesistenza della notificazione e, in ogni caso, la notifica è stata idonea a consentire alla ricorrente di difendersi (richiamo a giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite). Sul secondo motivo ha ritenuto sufficiente il richiamo nell'intimazione all'atto impositivo a monte per motivare gli interessi; l'intimazione indicava gli atti di accertamento e la base normativa. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'omissione delle indicazioni su tempi/modi/autorità non invalida di per sé l'atto e che la ricorrente ha comunque proposto ricorso nei termini. Sul quarto motivo ha osservato che la comunicazione di presa in carico è un adempimento informativo previsto dall'art.29 DL 78/2010 la cui omissione non inficia l'intimazione. Sul quinto motivo ha accolto la posizione dell'Agenzia che l'accertamento non era stato impugnato e quindi la sanzione era divenuta definitiva. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (euro 200,00 esborsi; euro 9.000,00 compensi).
Norme richiamate
Corte di Cassazione, Sezioni Unite
sent. SU 2016/14916; sent. 2022/15979
La utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione; può al più determinare nullità che è sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo. Le Sezioni Unite 2022 hanno inoltre affermato che l'uso di un indirizzo non pubblico non è causa di nullità se il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.
Corte di Cassazione
sent. 2018/28689; sent. 2019/6812; sent. 2021/31000; sent. 2022/22281 (Sezioni Unite civili)
L'intimazione di pagamento ha forma vincolata e può richiamare l'atto impositivo a monte per soddisfare l'obbligo motivazionale sugli interessi; il calcolo degli interessi è operazione matematica regolata dalla normativa settoriale e può essere desunto implicitamente dalla tipologia degli interessi.
Corte di Cassazione
L'omissione nell'atto di indicazioni sui termini/modi/autorità per il ricorso non determina di per sé invalidità dell'atto e può dar luogo al massimo a un errore scusabile, purché il ricorso sia comunque proposto nei termini.
Decreto-Legge n. 78/2010, art. 29
La comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione è un adempimento informativo; la sua omissione non comporta conseguenze di improcedibilità o nullità dell'intimazione di pagamento.
Modello ministeriale dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto vincolato e deve essere redatta conforme al modello ministeriale; è ammesso il richiamo all'atto impositivo precedente per la motivazione degli importi e degli accessori.
Massime di principio
- L'uso di un indirizzo PEC non riportato nei registri pubblici non invalida automaticamente una notifica: rileva se il destinatario abbia effettivamente potuto comprendere la provenienza e il contenuto dell'atto e difendersi; l'effettiva ricezione e l'esercizio tempestivo del diritto di difesa sanano eventuali irregolarità formali.
- Le intimazioni di pagamento, essendo atti di forma vincolata, possono legittimamente limitarsi a richiamare l'atto impositivo originario per la motivazione del quantum e degli interessi; il dettaglio matematico degli interessi non è sempre richiesto se la base normativa e l'atto a monte sono indicati.
- L'omissione di indicazioni su termini/modi/autorità per il ricorso non comporta automaticamente nullità dell'atto; ciò che conta è che il destinatario non sia stato effettivamente disorientato e abbia potuto proporre ricorso nei termini.
- La mancata comunicazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione è un'irregolarità meramente informativa prevista dall'art.29 DL 78/2010 e non invalida l'intimazione né impedisce l'esercizio della riscossione.
- Le modifiche normative sopravvenute che riducono sanzioni o importi rilevano solo se l'atto originario non è ormai divenuto definitivo; se l'accertamento non è stato impugnato e si è consolidato, la nuova disciplina non retroagisce a favore del contribuente.
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