Ordinanza n. 2418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando una possibile carenza nella valutazione istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato. Ha quindi accolto l’appello cautelare non con una definitiva pronuncia sull’illegittimità dell’atto, ma ai fini del compiuto riesame da parte della Questura di Latina, limitatamente ai profili evidenziati. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca disposta dalla Questura di Latina
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo. Nel procedimento amministrativo l’interessato aveva dedotto di avere presentato osservazioni e documentazione integrativa, allegando anche l’instaurazione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione aveva tuttavia ritenuto tali elementi non idonei a superare i rilievi istruttori e aveva disposto la revoca impugnata. In sede cautelare sono stati evidenziati, quali profili di fumus boni iuris, il difetto di esplicita valutazione nel provvedimento della documentazione integrativa trasmessa, in particolare della PEC proveniente dal datore di lavoro, nonché il fatto che l’Amministrazione, pur sembrando ammettere in giudizio la ricezione della documentazione, ne aveva svolto una valutazione soltanto ex post, senza che dal provvedimento originario emergessero specifici rilievi negativi al riguardo.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, l’autorità deve valutare in modo effettivo ed esplicito la documentazione integrativa trasmessa dall’interessato quando essa è potenzialmente rilevante per il superamento dei rilievi istruttori posti a fondamento del provvedimento.
- La valutazione in giudizio della documentazione prodotta dall’interessato non può sostituire integralmente la valutazione amministrativa originaria quando il provvedimento impugnato non dà conto dell’esame di tale documentazione e non formula specifici rilievi negativi nei suoi confronti.
- La rilevata carenza di istruttoria o motivazione può giustificare, in sede cautelare, l’accoglimento dell’appello ai fini del riesame amministrativo, senza che ciò comporti necessariamente l’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’atto.
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