Cassazione Penale, Sentenza n. 22072/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per falso ideologico (art. 483 c.p.) con cinque motivi: i primi tre censuravano la valutazione delle prove e la ricostruzione del dolo e dell'innocuità del fatto; il quarto contestava il trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche e eccessività della pena); il quinto lamentava la illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena alla liberazione dell'alloggio e alla sua restituzione all'IACP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi generici e non idonei a travolgere la motivazione dei giudici di merito; anche il quarto è stato ritenuto aspecifico, avendo il giudice motivato il diniego delle attenuanti per la particolare gravità e l'intenso dolo. Il quinto motivo, relativo alla legittimità di subordinare la sospensione condizionale alla restituzione dell'alloggio, non è stato dichiarato manifestamente infondato alla luce di precedenti orientamenti di questa Corte; perciò è intervenuta nel frattempo la prescrizione del reato (28/05/2021). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen. (falso ideologico)
La Corte ha confermato che l'imputato è stato condannato per falso ideologico commesso dal privato; la valutazione del dolo e della rilevanza del falso è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito e non censurabile in cassazione con argomentazioni generiche.
art. 165 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Sul punto la Corte rileva un quadro giurisprudenziale non univoco: parte della giurisprudenza ritiene che il giudice non possa subordinare la sospensione condizionale alla restituzione di beni se non vi è costituzione di parte civile, poiché la restituzione attiene al danno civile; questa non manifesta infondatezza del motivo relativo a 165 c.p. ha portato a considerare intervenuta la prescrizione.
Massime di principio
- I motivi di cassazione che impugnano la valutazione delle prove devono indicare specifiche aporie logiche o errori di diritto evidenti; censure generiche sulla non persuasività della motivazione sono insufficienti.
- La contestazione sulla determinazione della pena e sulle attenuanti richiede una critica circostanziata alla motivazione del giudice di merito; la sola asserita eccessività, senza argomentazioni puntuali, viene respinta.
- In materia di sospensione condizionale (art. 165 c.p.), subordinare il beneficio alla restituzione di beni acquisiti col reato può essere problematico se non è stata costituita parte civile, perché la restituzione riguarda profili civilistici; esistono orientamenti che impediscono tale condizionamento.
- Se un motivo di ricorso non è manifestamente infondato e può incidere sull'epilogo processuale, va valutata l'eventuale estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel frattempo; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio.
- In sede di impugnazione in Cassazione è strategico fondare i motivi su errori di diritto chiari o su precise incongruenze logiche nella motivazione per evitare il rigetto per genericità.
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