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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19169/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato di ricettazione, già affermata in appello, non è stata riformata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava la sentenza della Corte di appello di Napoli per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito fosse errata e non consentita in sede di legittimità. La Corte di cassazione rileva però che la censura è diretta a contestare il giudizio di fatto e la rilevanza delle emergenze probatorie, quindi è estranea ai limiti del giudizio di legittimità; inoltre, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata perché la sentenza di appello aveva esposto in modo congruo le ragioni dell'integrazione sia dell'elemento materiale sia di quello soggettivo del reato di ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede la dimostrazione dell'elemento materiale e di quello soggettivo; la Corte ribadisce che la motivazione di merito è sufficiente quando spiega perché gli elementi probatori consentano di ritenere integrati entrambi.

  • art. 648 c.p.

    Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito utilizzare censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del giudizio di attendibilità o rilevanza degli elementi di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • In materia di ricettazione, la responsabilità può essere affermata quando la motivazione dia conto in modo coerente e completo sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato, anche richiamando principi di diritto consolidati.
  • Il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle prove senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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