Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27124/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché diretto a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito, la cui motivazione era ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di rapina. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla dichiarazione di colpevolezza, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del compendio probatorio, ritenuto idoneo a individuare il ricorrente come concorrente nel reato. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone doglianze già esaminate e, soprattutto, mira a una rilettura del merito preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la doglianza si risolva in una critica alla motivazione di merito priva di vizi logici o giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte di cassazione non ha il potere di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito, quando il motivo miri soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se espone in modo coerente e logico gli elementi posti a fondamento della decisione e non presenta vizi giuridici o logici.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nell'apprezzamento del materiale probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.