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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24622/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero assistiti da una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e che il vizio motivazionale fosse solo apparentemente prospettato, poiché il ricorrente mirava a una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo: (1) vizio motivazionale sulla propria responsabilità penale; (2) violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) erronea applicazione della legge penale per l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le censure sono in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e che il primo motivo tende, in sostanza, a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto congruamente motivato dai giudici di merito.

  • cod. pen.

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di responsabilità penale, alla sussistenza del reato e al trattamento sanzionatorio; non sono indicate specifiche disposizioni ulteriori oltre all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito dia conto in modo congruo delle ragioni ostative e non presenti manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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