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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08430/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato e alla pena, come già rideterminata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per falsità personale, rideterminando solo il trattamento sanzionatorio mediante applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo deduceva violazione di legge per asserita intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse maturato nonostante la recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sia sul termine minimo di prescrizione ex art. 157, comma 2, c.p., sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., senza che ciò violi il principio del ne bis in idem sostanziale o l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ne contesta la sussistenza, ma solo la pretesa estinzione per prescrizione.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione del reato.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    La disciplina della prescrizione, come applicata alla recidiva reiterata, non viola il divieto di ne bis in idem sostanziale tutelato dalla disposizione convenzionale.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, essendo circostanza a effetto speciale, rileva nel computo della prescrizione sia per il termine minimo sia, ove vi siano atti interruttivi, per il termine massimo.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda sulla mancata considerazione degli effetti della recidiva reiterata sul termine prescrizionale, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • L'istituto della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, sicché la sua disciplina non è incompatibile con la valorizzazione della recidiva ai fini del calcolo dei termini.
  • Quando l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPrescrizione del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoNe bis in idem

Testo integrale

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