Cassazione Penale, Ordinanza n. 24774/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché il vizio di motivazione sul diniego di tali attenuanti e sulla determinazione della pena. La censura è stata ritenuta sostanzialmente reiterativa dei motivi di appello e aspecifica, perché formulata in termini generali e non confrontata con la motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche era meramente riproduttiva dell'appello e non specifica; inoltre ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato. Anche le censure sulla pena sono state ritenute inammissibili per aspecificità, essendo la sanzione stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non possono essere censurate in modo astratto o meramente reiterativo; il controllo di legittimità richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dalla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato, quando tale elemento sia richiamato dal giudice di merito come indice negativo della personalità e della meritevolezza del trattamento di favore.
- Le censure sulla determinazione della pena devono indicare in modo preciso gli errori del giudice di merito; se la pena è stata fissata in misura prossima al minimo edittale ed è adeguatamente motivata in relazione alla gravità del fatto, la doglianza è aspecifica.
- La mera enunciazione di principi astratti non è sufficiente a integrare un motivo di ricorso ammissibile: è necessario dimostrare l'erroneità concreta della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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