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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02257/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. Primo motivo: censura per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'aggravante basandosi soltanto sull'età della persona offesa, mentre la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento concreto della particolare vulnerabilità della vittima. Secondo motivo: deduzione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 152 e 61, comma 1, n. 5 c.p., che se fosse esclusa l'aggravante il reato cesserebbe d'ufficio dall'essere procedibile e potrebbe risultare estinto per remissione di querela, chiedendo pertanto l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. da parte della Corte di appello di Palermo, richiamando il criterio delle Sezioni Unite (sentenza Cardellini) secondo cui l'aggravante richiede un accertamento concreto, caso per caso, della particolare condizione di vulnerabilità della vittima e della consapevolezza dell'agente di trarne vantaggio. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che, nella 'truffa dello specchietto' consumata ai danni di una vittima ultraottantenne, vi fosse interazione e comportamento che hanno dimostrato la ridotta capacità di difesa della vittima e la consapevolezza dell'imputato, con la conseguente integrazione dell'aggravante. La Cassazione ha altresì osservato che la sussistenza dell'aggravante rende il reato procedibile d'ufficio (art. 640, ultimo comma c.p.), rendendo irrilevante la remissione di querela. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il dispositivo dichiara inammissibile il ricorso (decisione del 17/12/2025).

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

    L'aggravante richiede un accertamento concreto della particolare situazione di vulnerabilità della persona offesa (tempo, luogo o persona) e della consapevolezza dell'agente di trarne vantaggio; non è sufficiente l'idoneità astratta (es. la sola età).

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa; il comma finale dispone che, in presenza di talune aggravanti (come l'art. 61, comma 1, n. 5), il reato è procedibile d'ufficio, con conseguenze sulla rilevanza della remissione di querela.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione relativi all'applicazione della norma penale).

  • artt. 152 cod. pen. (richiamato nel ricorso)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla remissione di querela e agli effetti estintivi; la Corte ha ritenuto che, essendo il reato procedibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante, la remissione di querela non conduce all'estinzione invocata.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Giurisprudenza di riferimento che definisce il metodo di accertamento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5: verifica in concreto dell'esistenza della condizione idonea a ostacolare la difesa, della produzione effettiva dell'ostacolo, della consapevolezza dell'agente e dell'assenza di circostanze neutralizzanti.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. non si applica automaticamente per il solo fatto che la vittima sia anziana: è necessario un accertamento concreto, caso per caso, della ridotta capacità di difesa e della consapevolezza dell'agente di trarne vantaggio.
  • Il giudice deve seguire il metodo indicato dalle Sezioni Unite: (1) verificare l'esistenza di una circostanza di tempo, luogo o persona astrattamente idonea a ostacolare la difesa; (2) accertare che tale condizione abbia effettivamente prodotto un ostacolo alla difesa; (3) valutare che l'agente abbia concretamente profittato di tale condizione; (4) escludere circostanze che neutralizzino l'effetto.
  • Quando l'aggravante rende il reato procedibile d'ufficio, la remissione di querela perde rilevanza ai fini dell'estinzione del reato: l'eventuale remissione non impedisce l'azione penale se il fatto è procedibile d'ufficio.
  • La motivazione della sentenza deve descrivere i fatti concreti e le interazioni tra autore e vittima che giustificano il riscontro della vulnerabilità e dell'approfittamento: giudizi meramente astratti o basati su presunzioni non sono sufficienti.
  • In casi di reati effettuati con raggiri 'grossolani', la prova che la vittima abbia comunque consegnato denaro può costituire elemento probatorio della ridotta capacità di reazione e della consapevolezza dell'agente, se correlata a una valutazione complessiva delle dinamiche del caso.

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