Cassazione Penale, Sentenza n. 27600/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per ricettazione continuata in concorso, in relazione all'acquisto o ricezione di preziosi e monili di provenienza furtiva rinvenuti in un vano occulto ricavato nel camper da lui occupato al momento della perquisizione. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il riconoscimento dei gioielli da parte delle persone offese non fosse attendibile, che le fotografie prodotte dalla difesa dimostrassero la lecita provenienza dei beni, che il camper non fosse di sua proprietà e che la prova della sua disponibilità non potesse fondarsi sulle dichiarazioni del teste di p.g.; contestava inoltre la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa, ritenendo insufficiente il solo dato dell'occultamento. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 58 l. n. 689/1981 e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, sostenendo che la richiesta non dovesse essere motivata in modo specifico e che il giudice avrebbe potuto provvedere anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha ritenuto le censure non consentite perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio in presenza di doppia conforme; ha inoltre reputato congrua e non apparente la motivazione della Corte d'appello sul riconoscimento dei gioielli, sull'irrilevanza probatoria delle fotografie prodotte dalla difesa, sulla disponibilità del camper da parte dell'imputato e sulla consapevolezza della provenienza delittuosa desunta dalle modalità di occultamento e dalla non credibilità delle spiegazioni alternative. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato affermando che le pene sostitutive in appello non possono essere applicate d'ufficio se nell'atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta; nel caso concreto, la richiesta era stata proposta solo per la prima volta in appello, sicché correttamente era stata respinta.
Norme richiamate
La censura sulla valutazione indiziaria è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rilettura del merito, non emergendo vizi logici o motivazionali della decisione di merito.
La norma sulle pene sostitutive è stata invocata dalla difesa, ma la Corte ha escluso che consenta al giudice di appello di procedere d'ufficio in assenza di una specifica richiesta devoluta con l'impugnazione.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
Fermo quanto previsto dall'articolo 597
La disciplina dell'appello sulle pene sostitutive richiede il consenso dell'imputato e, per la sua applicazione, opera nel perimetro del principio devolutivo dell'appello; non consente la sostituzione officiosa in mancanza di specifica devoluzione.
Costituisce eccezione tassativa al principio devolutivo e delimita i casi in cui il giudice di appello può intervenire d'ufficio sulla pena.
È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente ai fini del controllo di legittimità, e il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito esamini puntualmente le censure difensive e le disattenda con argomentazioni specifiche sorrette da dati probatori non incongrui.
- Il riconoscimento del bene da parte della persona offesa può mantenere valenza probatoria anche se l'oggetto è di fattura seriale, quando l'individuazione avvenga in un contesto complessivo coerente con la sottrazione e con l'uso pregresso del bene.
- Elementi difensivi come fotografie prive di data certa o non idonee a identificare con precisione i beni non sono, di per sé, sufficienti a neutralizzare la prova della provenienza illecita.
- La disponibilità del luogo di occultamento può essere desunta da dati fattuali specifici e non da mere supposizioni; l'occultamento dei beni, insieme all'inattendibilità delle spiegazioni alternative, può fondare il giudizio sulla consapevolezza della provenienza delittuosa nei reati di ricettazione.
- Nel giudizio di appello, le pene sostitutive delle pene detentive brevi non possono essere disposte d'ufficio se la questione non è stata specificamente devoluta con l'atto di impugnazione, salvo i limiti tassativi previsti dall'art. 597 c.p.p.
- La richiesta di sostituzione della pena in appello deve essere portata specificamente all'attenzione del giudice nel devolutum; la mera possibilità astratta del beneficio non impone un intervento officioso.
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