Cassazione Penale, Sentenza n. 34784/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile perché il file contenente l'atto di impugnazione non risultava firmato digitalmente secondo il software della cancelleria. Il difensore ha contestato sostenendo che l'atto era stato sottoscritto digitalmente in formato PAdES con il software Arubasign (il file risultava nominato con il suffisso "_signed.pdf") e che la PEC con gli allegati era stata inviata dall'indirizzo PEC del difensore; la firma risultava leggibile sulla procura speciale allegata, mentre il sistema di verifica non ha rilevato la firma sul ricorso. Si deduceva quindi un malfunzionamento del software di verifica o un problema di verificabilità dei certificati, non la reale assenza della sottoscrizione digitale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione e revocando la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna. La Cassazione ha ritenuto che, alla luce degli elementi prodotti (PEC proveniente dalla casella del difensore, procura speciale digitalmente sottoscritta, nome dei file e consulenza tecnica), sussistono indizi seri che la firma digitale fosse stata apposta ma non verificata dal sistema di controllo; applicando il principio del "favor impugnationis" la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto l'iscrizione nel Registro generale del ricorso e la fissazione per la trattazione del ricorso. Non si è proceduto a rimessione degli atti per inefficienza processuale ma ad iscrizione e fissazione diretta per economia processuale.
Norme richiamate
art. 87 bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
comma 3, comma 4 e comma 7, lett. a): l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente; l'impugnazione è inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore
La Corte interpreta la norma alla luce del principio di tassatività: la causa di inammissibilità per mancata firma digitale opera quando la sottoscrizione è effettivamente assente, non quando essa è presente ma non verificabile a causa di problemi tecnici o irregolarità del meccanismo di verifica
art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (citato per relationem)
commi 6 bis e 6 sexies, lett. a) (richiamati nell'ordinanza impugnata)
Testo richiamato per analogia: principio identico a quello dell'art. 87 bis in tema di inammissibilità per mancanza della sottoscrizione digitale
Provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) e Decreto Ministero Giustizia n. 44/2011
art. 12, comma 2 del Provvedimento DGSIA e art. 19 bis del provvedimento coordinato: prevedono formati tecnici (PAdES-BES, CAdES-BES) e modalità di inserimento del certificato nella busta crittografica
La Corte richiama le regole tecniche: la validità della firma digitale va valutata sulle caratteristiche strutturali codificate (formato PAdES o CAdES, inserimento del certificato) e non in base a specifiche proprietà di un singolo software di verifica
richiamato in relazione alle modalità e termini delle impugnazioni
Principi di compatibilità con le regole sulle impugnazioni: l'art. 87 bis opera "fermo restando quanto previsto dall'art. 591"
termine per il deposito del ricorso (richiamato ai fini della tempestività)
La Corte verifica la tempestività del ricorso rispetto ai termini processuali
Massime di principio
- La causa di inammissibilità prevista per l'assenza della firma digitale va interpretata in modo restrittivo: rileva l'effettiva mancanza della sottoscrizione, non le mere irregolarità tecniche o di verificabilità.
- Se il sistema di verifica della cancelleria non rileva la firma, il ricorrente può produrre elementi probatori (ricevuta PEC, provenienza dalla casella PEC del difensore, procura digitale firmata, nomi dei file, screenshot, consulenza tecnica) per dimostrare che la firma è stata apposta ma non verificata dal software; in tali casi prevale il principio del "favor impugnationis".
- La verifica della firma digitale deve fare riferimento alle caratteristiche strutturali previste dalle regole tecniche (PAdES/CAdES e specifiche DGSIA) e non alle impostazioni proprietarie di un singolo software; un controllo tecnico indipendente è utile per chiarire l'eventuale irregolarità.
- Il difensore, per ridurre il rischio di inammissibilità, dovrebbe: a) utilizzare formati e software conformi alle specifiche DGSIA (PAdES/CAdES); b) allegare sempre alla PEC anche la procura speciale digitalmente sottoscritta; c) conservare e produrre la ricevuta PEC e metadati (ora invio/ora ricezione, nome file); d) in caso di mancata verifica, acquisire pronta consulenza tecnica e documentazione che attesti la procedura di firma.
- La mera presenza nel nome del file del suffisso "_signed.pdf" o la visualizzazione del logo della firma non sono di per sé prove definitive di firma digitale: sono elementi indiziari utili ma occorre la verifica tecnica delle firme e dei certificati.
- In caso di contestazione, le Sezioni della Cassazione e le disposizioni tecniche autorizzano l'uso di perizie tecniche e la valutazione complessiva degli indizi per decidere se ricorre un errore di sistema o la reale assenza della firma.
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