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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37759/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa all'integrale cessione delle partecipazioni di Xenios s.r.l. in Mediterranea s.p.a. a favore della controllante Sicily House s.p.a. senza riscossione del corrispettivo e con parziale rinuncia; le censure vertono su (i) errata valutazione dello stato patrimoniale della fallita, con particolare riguardo all'esclusione dal computo delle passività del debito derivante da fideiussione verso BNL; (ii) mancato riconoscimento di un vantaggio compensativo ex ante (logica di gruppo e patrimonializzazione della controllante) che avrebbe neutralizzato l'operazione; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; successivamente sono stati aggiunti motivi nuovi che sollevano la necessità della valutazione ex ante dei vantaggi compensativi ai sensi dell'art. 2634 c.c. e ripropongono le attenuanti generiche.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati (in parte anche inammissibili). La Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo sussistenti almeno tre indici di fraudolenza e il dolo degli imputati, sottolineando che gli amministratori hanno sottratto ai creditori gli unici beni utili al soddisfacimento. È stato ritenuto rilevante, ai fini del computo delle passività, il debito derivante dalla fideiussione (art. 1944 c.c.), poiché la prevedibilità dell'escussione è insita nel rapporto di garanzia e gli amministratori erano a conoscenza della situazione precaria delle società del gruppo. La consulenza tecnica civile non ha avuto rilievo decisivo nel penale, e la teoria dei "vantaggi compensativi" dell'art. 2634 c.c. non è automaticamente traslabile ai reati fallimentari: per neutralizzare la distrazione occorre dimostrare un vantaggio compensativo concreto o fondatamente prevedibile e non una mera speranza o vantaggio aleatorio. Infine, le attenuanti generiche sono state negate per la gravità del fatto e l'intensità del dolo; la rideterminazione delle sanzioni accessorie in appello non imponeva una riduzione automatica della sanzione principale.

Norme richiamate

  • art. 2634 c.c.

    Richiamata quale norma che disciplina la responsabilità degli amministratori e la teoria dei vantaggi compensativi; la Corte osserva che tale teoria è specifica dell'infedeltà patrimoniale societaria e non si applica automaticamente ai reati fallimentari salvo prova di un vantaggio compensativo concreto o fondatamente prevedibile

  • art. 1944 c.c.

    La fideiussione obbliga il garante all'adempimento in solido e la prevedibilità dell'escussione rende il debito garantito rilevante nel computo delle passività sociali ai fini della valutazione dello stato patrimoniale

  • art. 216 ultimo comma legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla rideterminazione delle sanzioni accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto congrua la riduzione delle pene accessorie disposta in appello ma ha precisato che ciò non impone automaticamente la rimodulazione della sanzione principale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Citando la pronuncia costituzionale, la Corte ha considerato i criteri per la congruità delle sanzioni accessorie ma ha distinto la valutazione delle pene accessorie da quella della sanzione principale

Massime di principio

  • La presenza di indici di fraudolenza (es. sottrazione di beni utili ai creditori, estraneità dell'atto rispetto alla ragionevolezza imprenditoriale, contesto societario di vincoli) può sufficiente a provare il dolo anche se lo stato patrimoniale non appare gravemente compromesso in termini assoluti
  • I debiti derivanti da fideiussioni vanno computati nelle passività sociali: la prevedibilità dell'escussione rende tali obbligazioni rilevanti nella valutazione del pericolo per la garanzia dei creditori
  • La consulenza tecnica svolta in sede civile non è vincolante nel giudizio penale; occorre indicare con precisione oggetto e quesito della C.T.U. per valutarne la rilevanza penale
  • La teoria dei vantaggi compensativi dell'art. 2634 c.c. non si trasferisce automaticamente ai reati fallimentari: per evitare la qualificazione come distrazione è necessaria la prova di un vantaggio compensativo concreto o fondatamente prevedibile, valutato dal punto di vista del creditore
  • La semplice appartenenza ad un gruppo e la presenza di rapporti infragruppo non determinano di per sé la 'massa unica' dei patrimoni ai fini del soddisfacimento dei creditori esterni
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; l'assenza di precedenti penali non è sufficiente se la gravità del fatto e l'intensità del dolo sono rilevanti

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