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Ordinanza

Ordinanza n. 1658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione seconda, 27 marzo 2026, n. 70, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto o comportamento del Comune, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo. Il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a.; non sono indicati nel provvedimento i singoli motivi di censura né la specifica lesione dedotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ritenendo che le esigenze cautelari prospettate dall’appellante potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi concessa una sospensione espressa dell’atto impugnato né è stata anticipata una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice, quando la tutela cautelare può essere assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio, senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della rapida fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura sospensiva espressa.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha funzione di accelerazione della decisione di merito e non equivale, di per sé, a un riconoscimento della fondatezza definitiva della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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