Sentenza n. 4076/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 28.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 31.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/2002, con determinazione di un importo maggiore rispetto a quello precedente e intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 28 ottobre 2022, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2506 del 5 aprile 2022, con la quale erano stati annullati i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna lattiera 2001/2002. Il ricalcolo aveva determinato un prelievo maggiore rispetto a quello precedentemente imputato, intimandone il pagamento entro sessanta giorni. Il ricorso riguardava anche gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, inclusi gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, aveva privato ex lege di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relative anche alla campagna lattiera controversa, già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza normativa ha determinato l’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, rendendo non più utile una decisione sul merito della domanda di annullamento. Il giudice ha precisato che l’incidenza della sopravvenienza sulla pretesa azionata non dipendeva da una successiva scelta dell’amministrazione né dall’esercizio di autotutela decisoria, trattandosi di un effetto direttamente prodotto dalla legge. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relativo anche alla campagna lattiera per cui è causa già notificate dall’Agea prima della entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 69/2023
La disposizione ha prodotto ex lege l’inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate, determinando il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione sul merito dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva direttamente di efficacia l’atto impugnato, il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più utile una pronuncia sul merito.
- L’improcedibilità derivante da una sopravvenienza legislativa non è imputabile all’amministrazione quando l’inefficacia dell’atto discende direttamente dalla legge e non da un successivo esercizio del potere amministrativo, neppure in forma di autotutela decisoria.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per effetto di una sopravvenienza normativa non riconducibile alle scelte dell’amministrazione resistente successive all’instaurazione della controversia.
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