Cassazione Penale, Ordinanza n. 24606/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., in continuità con il rilievo già formulato dalla Corte territoriale rispetto ai motivi di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/10/2025. La difesa ha articolato quattro motivi, formulati in termini molto generici: erronea applicazione della legge penale; erronea motivazione della sentenza di secondo grado; mancanza o manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e illogicità della decisione. La Corte di cassazione rileva che tali censure non contengono una specifica critica argomentata al provvedimento impugnato, limitandosi a deduzioni meramente evocative dei vizi denunciati, senza indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze. La sentenza non consente di individuare il reato contestato in concreto.
Norme richiamate
Richiamato come norma che richiede requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione, tra cui la specificità dei motivi.
Richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti prescritti, in particolare della specificità dei motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, puntuali e concretamente correlati alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente un elenco astratto di vizi di legge o di motivazione.
- La mancanza di specificità dei motivi, quando si risolve in deduzioni generiche e meramente evocative, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La critica al provvedimento impugnato deve assolvere alla funzione di confutazione argomentata della decisione di merito; se tale funzione manca, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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