Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24606/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., in continuità con il rilievo già formulato dalla Corte territoriale rispetto ai motivi di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/10/2025. La difesa ha articolato quattro motivi, formulati in termini molto generici: erronea applicazione della legge penale; erronea motivazione della sentenza di secondo grado; mancanza o manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e illogicità della decisione. La Corte di cassazione rileva che tali censure non contengono una specifica critica argomentata al provvedimento impugnato, limitandosi a deduzioni meramente evocative dei vizi denunciati, senza indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze. La sentenza non consente di individuare il reato contestato in concreto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato come norma che richiede requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione, tra cui la specificità dei motivi.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti prescritti, in particolare della specificità dei motivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, puntuali e concretamente correlati alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente un elenco astratto di vizi di legge o di motivazione.
  • La mancanza di specificità dei motivi, quando si risolve in deduzioni generiche e meramente evocative, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • La critica al provvedimento impugnato deve assolvere alla funzione di confutazione argomentata della decisione di merito; se tale funzione manca, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.