Cassazione Civile, Ordinanza n. 19339/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da più giudizi distinti promossi da singoli beneficiari per ottenere l’erogazione del c.d. bonus bebé, accolti in primo grado dal Tribunale. L’ente previdenziale ha proposto appello avverso le singole sentenze; la Corte d’appello ha poi riunito gli appelli successivamente alle costituzioni delle parti appellate. Nel corso del giudizio di secondo grado l’ente ha rinunciato agli appelli, rinuncia accettata dalle controparti, che hanno chiesto comunque la condanna alle spese. La Corte d’appello ha dichiarato estinto il giudizio e ha condannato l’ente al pagamento di un unico compenso professionale. Il ricorso per cassazione censura esclusivamente la liquidazione delle spese, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c. e con il D.M. n. 55 del 2015, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato un compenso unico senza considerare che, prima della riunione, il difensore aveva svolto attività difensiva in favore di più parti in procedimenti distinti, con separate costituzioni e autonome attività di studio e introduzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle spese. Ha affermato che, quando più cause vengono riunite, l’attività difensiva svolta prima della riunione deve essere remunerata separatamente per ciascuna causa e per ciascuna parte; un compenso unico può essere liquidato solo per l’attività successiva alla riunione. Poiché la liquidazione effettuata dalla Corte d’appello non teneva conto della pluralità di costituzioni e delle attività svolte prima dell’unificazione dei giudizi, l’ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese e provvedere anche su quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola la soccombenza e la condanna alle spese; la liquidazione deve tener conto dell’attività effettivamente svolta nei singoli giudizi prima della riunione.
richiamato come criterio di determinazione del compenso professionale, da coordinare con la disciplina tariffaria e con l’attività svolta in ciascuna causa.
D.M. n. 55 del 2015
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi; la maggiorazione può operare per la fase successiva alla riunione, ma non elimina la necessità di considerare separatamente l’attività pre-riunione.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
richiamato in motivazione come disposizione che consente la maggiorazione del compenso per la fase successiva alla riunione, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In caso di riunione di più cause, i compensi relativi all’attività difensiva svolta prima della riunione devono essere liquidati separatamente per ciascun procedimento e per ciascuna parte assistita.
- Dopo la riunione, il giudice può liquidare un compenso unico per l’attività processuale successiva, eventualmente applicando la maggiorazione prevista dalla normativa sui parametri forensi se ne ricorrono i presupposti.
- La liquidazione di un compenso unico è illegittima quando non consideri la pluralità delle costituzioni e delle attività difensive autonome svolte nei giudizi distinti anteriormente alla riunione.
Come è indicizzato
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