Sentenza del 12/03/2018 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Raddoppio dei termini dell'accertamento nel caso di denuncia penale - Applicabilità ai fini IRAP - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali erano stati disconosciuti costi rispettivamente di 30.000 euro e 15.000 euro, ritenuti relativi a operazioni inesistenti riguardanti contratti di promozione pubblicitaria con M. Srl, poi M.P. Srl. Hanno contestato la carenza di motivazione degli avvisi, la reale inesistenza delle operazioni, la deducibilità dei costi e il mancato rispetto dei termini di decadenza dell'accertamento, sostenendo inoltre che il raddoppio dei termini non fosse applicabile all'IRAP.
La decisione
La Commissione ha ritenuto non adeguatamente provata l'effettività delle prestazioni pubblicitarie, poiché i contratti erano generici, privi di sottoscrizione e non indicavano chiaramente gli eventi sportivi; inoltre, risultava poco plausibile l'utilità commerciale di manifestazioni svolte a Bologna e Sarno per una società operante esclusivamente nella provincia di Verona. È stata invece ritenuta valida la motivazione degli avvisi, poiché il PVC relativo alla società fornitrice era stato richiamato nei suoi contenuti essenziali, consentendo una difesa efficace. Il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile alle imposte diverse dall'IRAP, in presenza di denuncia penale, ma non all'IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali. L'appello è stato quindi accolto parzialmente: l'IRAP è stata dichiarata non dovuta, mentre gli accertamenti relativi alle altre imposte sono stati confermati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia penale
Il raddoppio dei termini può operare per le imposte rispetto alle quali la violazione tributaria può assumere rilevanza penale. Non si applica invece all'IRAP, perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20435 del 25 agosto 2017
Conferma l'inapplicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti, in ragione dell'assenza di sanzioni penali previste per le violazioni relative a tale imposta.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini derivante da una denuncia penale non si applica automaticamente a ogni imposta: occorre verificare se, per quella specifica imposta, siano previste sanzioni penali. In assenza di tali sanzioni, come per l'IRAP, il termine ordinario resta applicabile.
- Per dimostrare la deducibilità di costi pubblicitari non è sufficiente produrre fatture o fotografie: occorre documentare l'effettiva esecuzione della prestazione, gli obblighi contrattuali, gli eventi, la modalità di esposizione del marchio e la concreta utilità promozionale per l'impresa.
- La coerenza territoriale e commerciale della sponsorizzazione è un elemento rilevante: una spesa pubblicitaria sostenuta per eventi lontani dal mercato di riferimento dell'impresa può essere contestata se non viene dimostrato il suo potenziale ritorno economico.
- Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo se non contiene integralmente gli atti richiamati, purché ne riproduca i contenuti essenziali e consenta al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi efficacemente.
- Gli esiti di un procedimento penale non determinano automaticamente l'esito del giudizio tributario: il giudice tributario valuta autonomamente gli elementi probatori disponibili nel processo fiscale.
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